Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25227 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16132/2016 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente dagli avvocati ROSA PINO e SACCA’ ANTONINO;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Q. MAIORANA

9, presso lo studio legale FAZZARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato AURORA FRANCESCA NOTARIANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– Rete Ferroviaria Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di D.A., avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in solo parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, previa conferma della declaratoria di illegittimità dei contratti di arruolamento stipulati tra le suddette parti dal 1998 al 2008 (ancorchè sulla base di una motivazione diversa da quella del Tribunale e cioè ritenendo che l’illegittimità fosse derivata da un comportamento in frode alla legge ex art. 1344 c.c., atteso che il numero dei contratti stipulati in rapporto al complessivo arco temporale di riferimento, il susseguirsi degli stessi spesso a distanza di poco più di 60 giorni, consentiva di ravvisare l’esistenza di una costante esigenza della società allo svolgimento dell’attività affidata al lavoratore con contratto a termine e dunque l’intento frodatorio di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine), della pronuncia di instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, della quantificazione in 12 mensilità dell’indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore anche la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado fino alla riassunzione, detratto eventualmente l’aliunde perceptum;

– D.A. ha resistito con controricorso;

Rilevato che:

– in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso, si è sostenuto che nessuna violazione di legge fosse stata integrata e che i criteri rivelatori dell’intento fraudolento fossero stati individuati sulla base di un accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, richiamandosi a tal fine Corte di Giustizia del 3 luglio 2014 C-362/13, Fiamingo ed altri contro Rete Ferroviaria S.p.A. – punti da n. 71 a 74 -, Cass. 8 gennaio 2015, nn. 59 e 62, Cass. 9 febbraio 2015, n. 2372, Cass. 4 marzo 2015, n. 4348;

– con la memoria ritualmente depositata la società ha posto specificamente il problema dei criteri di individuazione di una “frode qualificata”, ribadendo l’assunto secondo il quale la stessa erroneamente fosse stata ritenuta integrata dalla Corte territoriale attraverso l’introduzione di un principio “quantitativo” (frequenza e reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti) del tutto estraneo all’art. 1344 c.c.;

Ritenuto che:

– non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio essendo la suddetta questione meritevole di approfondimento;

– appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale.

PQM

La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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