Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25227 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25227 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Vinai Giovanni

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 47/11/2044

depositata il 13/6/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Vinai Giovanni

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente
spinto

contro la sentenza della CTP di Savona n. 150/5/2008 che ne aveva re-

il ricorso avverso il diniego di rimborso per Iva 1995. La CTR riteneva ” non

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

19213/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

definitivo” , in quanto privo del termine per l’impugnazione nonché dell’ autorità da adire,

l’atto di diniego del diritto al rimborso IVA notificato 1’8/11/1997.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 19 e 30 del dpr 633/72 laddove la CTR afferma
che la comunicazione fatta dall’Agenzia al contribuente, in quanto priva del termine entro
cui ricorrere, nonché della Commissione Tributaria cui ricorrere, non potrebbe considerarsi
atto definitivo.
La censura è fondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha escluso che

la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell’atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (v. tra le altre,
Cass. n. 14482 del 2003). Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 19/03/2008 ) ha
altresì affermato che ” la mancata indicazione del termine e dell’Autorità avanti alla
quale ricorrere…, non è certo suscettibile di invalidare l’atto di diniego. Al più l’omissione verrebbe ad incidere sul termine entro il quale contestarne la legittimità
ove l’impugnazione fosse stata proposta ma non ad esonerare dall’impugnazione
stessa avverso il medesimo”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Liguria.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, 9/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Pi

Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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