Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25226 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.R.P. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71 INT 20, presso lo studio
dell’avvocato ACETO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI
MEZZA FEDERICO LUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI, già
Praevidentia S.p.A. in persona del suo Procuratore speciale avv.
T.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL CASALE SANTARELLI 41, presso lo studio dell’avvocato
ROGANI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
P.C., I.F., I.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3784/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/12/2005; R.G.N. 770/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato FEDERICO DI MEZZA;
udito l’Avvocato RAFFAELE ROGANI;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA AURELIO che
ha concluso per accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27 ottobre-30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli accoglieva in parte l’appello principale di I.A. e quello incidentale adesivo di I.F. e condannava S.R.P., in solido con P.C. (rispettivamente proprietario e conducente dell’autocarro (OMISSIS)) a pagare a favore degli originari convenuti in primo grado, che avevano spiegato domanda riconvenzionale, gli interessi corrispettivi e compensativi di cui in motivazione sulle somme già riconosciute dal primo giudice.
Confermava nel resto la decisione del primo giudice che aveva attribuito un concorso di colpa ai conducenti dei due mezzi coinvolti nell’incidente stradale del 7 ottobre 1987, provvedendo alla liquidazione dei danni in favore degli I., rispettivamente conducente e proprietario della autovettura Mercedes 190 D. I giudici di appello hanno rigettato il primo motivo dell’appello principale con il quale gli I. censuravano la sentenza del Tribunale per avere ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Tirrena assicurazione, considerato che il giudizio dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della soc. Unione Euroamericana assicurazioni, non era stato riassunto nei confronti della impresa cessionaria, in nome e per conto del Fondo garanzia Vittime della Strada, ma semplicemente nei confronti della soc. Praevidentia assicurazioni.
Avverso tale decisione S.R.P. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resiste con controricorso la Nuova Tirrena.
Il S. e la Nuova Tirrena hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denuncia con l’unico motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 303 c.p.c. violazione dell’art. 111 Cost. ed omessa motivazione.
La decisione impugnata, ad avviso del ricorrente, deve considerarsi affetta da nullità, perchè adottata in violazione delle norme che regolano il giusto processo civile e il principio del contraddittorio.
Infatti, il Tribunale aveva disposto comunque la continuazione del giudizio, anche se nei confronti di una delle parti processuali, litisconsorte processuale, nella prima fase del giudizio non era stato regolarmente notificato l’atto di riassunzione.
Il ricorso deve essere accolto, poichè erroneamente il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice senza disporre la integrazione del contraddittorio, attraverso la notificazione dell’atto di riassunzione alla società assicuratrice, quale impresa designata.
La impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio della impresa assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa, resta soggetta alla azione del terzo danneggiato, secondo le disposizioni della L. 26 settembre 1978, n. 576 (art. 4) convertito in L. 24 novembre 1978, n. 738, non in proprio, ma in nome e per conto del fondo di garanzia.
Nel giudizio di appello doveva essere ordinata la integrazione del contraddittorio della impresa cessionaria in nome e per conto del Fondo di garanzia (Cass. 24 febbraio 2011 n. 4492). Ed in presenza di un atto di riassunzione rivolto alla società cessionaria in proprio, senza alcuna specificazione della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia il giudice di appello avrebbe dovuto rimediare all’errore in cui era incorso il tribunale (che si era invece limitato a dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Nuova Tirrena spa (già Praevidentia s.p.a.).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con rinvio ad altro giudice che procederà a tale incombente, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011