Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25226 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.24/10/2017),  n. 25226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14428/2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO ERCOLANI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE LIGUORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO

SPARANO, UMBERTO SPARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2110/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 27.5.2013, in accoglimento del gravame proposto da Immobiliare Liguori srl contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Pavia n. 352/2009), ha rigettato le domande proposte da B.P. e, previa legittimità del recesso esercitato dalla società appellante per inadempimento dell’appellata, all’obbligazione assunta col preliminare di vendita del 30.12.2004, ha dichiarato il diritto della promittente venditrice (la società appellante, ndr) di trattenere la somma di Euro 10.400,00 versata dalla promissaria acquirente (la B., ndr) a titolo di caparra confirmatoria.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale – per quanto ancora interessa – ha rilevato che il ritardo di circa tre mesi rispetto alla data del 15.2.2005 fissata per la consegna dell’immobile e la stipula del definitivo non rappresentava un grave inadempimento da parte della società promittente venditrice, sia perchè mancava la pattuizione di un termine essenziale (peraltro rilevata anche dal Tribunale) sia perchè non vi era la prova che il decorso del suddetto termine avesse comportato per l’appellata il venir meno dell’interesse all’acquisto (interesse invece ritenuto persistente sulla scorta della circostanza, confermata anche da un teste, che nell’estate 2005 l’appellata aveva acquistato un altro immobile sempre nei dintorni di (OMISSIS)).

2 Contro questa decisione la B. ricorre per cassazione con unico motivo sviluppato in una plurima articolazione a cui resiste con controricorso L’Immobiliare Liguori srl.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente denunzia errata applicazione della legge e, in particolare, degli artt. 1218,1385,1453,1454,1455,1457,1460 c.c. – Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in tema di valutazione della gravità ed importanza dell’inadempimento ed in materia di valutazione della essenzialità del termine – Errata applicazione delle norme in materia di onere della prova art. 2697 c.c. – e in materia di valutazione delle prove. La critica involge il giudizio di non essenzialità del termine del 15.2.2005 e di non gravità dell’inadempimento della promittente venditrice; ancora si rimprovera l’errata valutazione della deposizione del teste D. e la contraddittorietà della motivazione. Si ritiene il percorso logico deduttivo della Corte d’Appello contraddittorio e non sufficientemente motivato.

La censura è inammissibile sotto tutti i profili in cui si articola.

Innanzitutto, come riporta la sentenza impugnata a pag. 7 (e anche il controricorso a pag. 7), il primo giudice aveva escluso la pattuizione di un termine essenziale per la stipula del contratto definitivo e pertanto la B. (seppur vittoriosa in primo grado sulla domanda di risoluzione per inadempimento della promittente venditrice) aveva l’onere di riproporre l’eccezione di essenzialità del termine (non accolta in primo grado) nella comparsa di costituzione in appello, come prescrive l’art. 346 c.p.c.: non avendolo fatto (il ricorso è assolutamente silente sul punto ed anche la sentenza impugnata), l’eccezione deve ritenersi rinunziata e dunque oggi non è più consentito discuterne.

Anche sotto altro profilo il ricorso è inammissibile: infatti, seppur nell’intestazione del motivo vi è un riferimento a plurime violazioni di legge, si censura sostanzialmente la motivazione della Corte d’Appello sul giudizio di non essenzialità del termine e di non gravità dell’inadempimento della società promittente venditrice nonchè sulla valutazione delle prove testimoniali.

Trattandosi però di impugnazione di una sentenza depositata nel maggio 2013, trova applicazione la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente più di censurare i vizi della motivazione: è una precisa scelta del legislatore e quindi tutta la censura perde automaticamente di consistenza perchè – come si è detto – la critica è tutta sulla motivazione (e lo stesso ricorso più volte lo afferma espressamente: v. pagg. 41 e 43).

Infine, ma a questo punto solo per completezza, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la valutazione della essenzialità del termine e la valutazione della importanza dell’inadempimento involgono apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito e insindacabili se congruamente motivati (v. tra le varie, sulla essenzialità del termine, Sez. 2, Sentenza n. 3645 del 16/02/2007 Rv. 595378; Sez. 2, Sentenza n. 2347 del 01/03/1995 Rv. 490835 e sulla valutazione dell’importanza dell’inadempimento Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015 Rv. 634986; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006 Rv. 593040).

Il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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