Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25226 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. I, 17/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 17/09/2021), n.25226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.D., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Perone,

perone.francesco.cert.ordineavvocatipotenza.it, come da procura

allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Potenza 21.2.2020, n. 104, in

R.G. 202/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.9.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.D. impugna la sentenza App. Potenza 21.2.2020, n. 104, in R.G. 202/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Potenza 7.3.2016 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha dato atto che l’appello era circoscritto al lamentato diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, così ritenendone la infondatezza nel merito poiché: a) quanto alla prima tutela, e comunque collegando la valutazione anche al non riscontro della persecuzione, non sussisteva alcuna rappresentazione, da parte del richiedente, di un timore occasionato dall’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo religioso o politico, così come di un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), stante la genericità del racconto di fuga per paura dell’arresto su denuncia del padre, avendogli peraltro senza colpa – causato l’incendio di un fondo così come di quelli dei confinanti; b) non era credibile la narrazione riportata, avendo anche il ricorrente omesso di avvalersi dell’audizione pur disposta dal primo giudice e per via delle contraddizioni emerse rispetto al rapporto con il padre e all’incolpevolezza riferita; c) insussistente un conflitto armato in Ghana, né la situazione del Paese di provenienza era stata adeguatamente illustrata dal richiedente a motivo della rilevanza del proprio allontanamento giustificato; d) quanto alla protezione umanitaria, era insussistente ogni forma di vulnerabilità già in astratto, avendo il richiedente riferito la fuga a volontà di sottrarsi ad un generico timore di “arresto” per l’ipotesi di subire l’accusa (dal proprio padre) di aver provocato detto incendio, condizione di occupato con il padre e di coniugato con prole, a sua volta difettando l’allegazione e la prova di un significativo percorso di stabile integrazione sociale in Italia, per come comparabile con il godimento di diritti fondamentali al rimpatrio coattivo;

3. il ricorrente propone due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si deducono: a) la nullità della sentenza, perché con apparenza della sua motivazione, comunque perplessa ovvero incomprensibile, ha omesso di verificare il rischio di arresto o incarcerazione del richiedente, in violazione altresì del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); b) identiche censure quanto al diniego della protezione umanitaria, anche per difetto di motivazione sulla vulnerabilità;

2. il primo motivo è inammissibile, per genericità dell’enunciato argomentativo e difetto assoluto di coerenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha, decisivamente, negato la credibilità del narrato, senza sottoposizione di tale statuizione ad adeguata impugnazione, questione invero non affrontata in ricorso (Cass. 17182/2020);

3. il secondo motivo è inammissibile, poiché per un verso il diniego di vulnerabilità costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, avendo superato il cd. minimo costituzionale (Cass. s.u. 8053/2014); per altro verso, la critica non si dirige in modo specifico sulla argomentata insufficienza, al fine del conseguimento della protezione umanitaria, delle condizioni di esposizione a rischio del richiedente, escluse in sentenza per la mancata intrapresa di un percorso di stabile integrazione in Italia, aspetto parimenti non affrontato dal ricorrente (Cass. 10815/2019), il quale invoca l’astratta esigenza di indagine su detta integrazione, senza però indicare quali circostanze siano state omesse o trascurate dalla corte ed in quali sedi di merito siano state ritualmente rappresentate;

4. osserva infine il Collegio che anche il collegamento tra la situazione generale in Ghana e la ipotetica compromissione dei diritti fondamentali ha trovato adeguata illustrazione in sentenza, con la motivata esclusione del conflitto armato localizzato e risulta poi solo genericamente invocato nel motivo, per di più quale mero contesto di riferimento, mancando altra individuazione di dettaglio sulle cause specificamente proprie della vulnerabilità, senza che poi le citate conclusioni della corte vengano poste in discussione con fonti alternative (Cass. 28433/2018) o diversa accentuazione del pericolo (Cass. 5675/2021);

5. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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