Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25226 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22110-2015 proposto da:

B.E., P.L., R.A.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentate e difese

dall’avvocato FABIO FINETTI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/03/2014 R.G.N. 1195/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena che aveva accolto il ricorso, ha respinto tutte le domande proposte nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca da B.E., P.L. e R.A.M., insegnanti della scuola statale secondaria superiore, le quali avevano domandato il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l’assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato;

2. la Corte territoriale ha motivato la pronuncia richiamando altra decisione della stessa Corte, resa in fattispecie analoga, ed ha ritenuto inapplicabile all’insegnamento presso scuole paritarie il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 che si riferisce al solo servizio preruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le ricorrenti indicate in epigrafe sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il MIUR, rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, le ricorrenti denunciano ” nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. e art. 111 Cost.” nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e rilevano, in sintesi, che non poteva la Corte territoriale limitarsi a richiamare un precedente della stessa Corte senza indicare le ragioni per le quali le due controversie dovevano essere ritenute assolutamente sovrapponibili quanto ai profili di fatto e di diritto;

1.1. aggiungono che il rinvio per relationem non era consentito nel caso di specie, perchè negli scritti difensivi e nella sentenza del Tribunale erano stati sviluppati argomenti diversi da quelli spesi nell’altra controversia, argomenti non esaminati dal giudice d’appello il quale, quindi, era incorso nel vizio di nullità della pronuncia per assenza di motivazione;

2. con la seconda censura è dedotta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 62 del 2000, art. 1, del D.L. n. 255 del 2001, art. 2, del D.L. n. 250 del 2005, art. 1 bis, degli artt. 12 e 14 disp. gen., dell’art. 2103 c.c.;

2.1. le ricorrenti assumono, in sintesi, che a seguito della legge di riordino sulla parità scolastica è venuta meno la distinzione fra scuole legalmente riconosciute e scuole pareggiate, perchè il legislatore, dopo avere equiparato all’insegnamento presso le scuole statali quello prestato nelle scuole paritarie, con i successivi interventi ha inteso riconoscere agli insegnanti i medesimi benefici in precedenza previsti dal T.U. per l’attività prestata nelle scuole pareggiate;

3. entrambi i motivi di ricorso sono infondati;

questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito perchè condiviso dal Collegio, che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016 e Cass. n. 2861/2019);

3.1. più in generale le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che, all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la carenza motivazionale assume rilievo ex art. 132 c.p.c. solo qualora si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attenga alla motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053/2014 richiamata, fra le tante, da Cass. S.U. n. 34476/2019), per cui una motivazione può essere definita apparente, perplessa o incomprensibile nei soli casi in cui non renda percepibili le ragioni della decisione e non espliciti l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, sì da impedire ogni effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. S.U. n. 22232/2016);

3.2. nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie in quanto la Corte territoriale, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, ha con chiarezza indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non estensibile agli insegnanti della scuola paritaria il regime riservato dal legislatore al personale degli istituti pareggiati;

3.3. nè si può sostenere che, qualora venga in rilievo una questione di diritto, il mero rinvio non sarebbe consentito in presenza di una diversità degli argomenti giuridici spesi dalle parti nei due giudizi, diversità che imporrebbe al giudice di motivare specificamente sulle tesi non esaminate nel precedente;

3.4. da tempo, infatti, questa Corte ha affermato che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 24542/2009 e negli stessi termini Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018);

4. parimenti infondato è il secondo motivo, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonchè della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019 e Cass. n. 33134/2019);

4.1. all’affermazione del principio, qui ribadito perchè condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all’esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla quale emerge che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perchè già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status;

4.2. questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti instaurati dalle scuole pareggiate (si rinvia al punto 10 della sentenza n. 32386/2019), esclude che le ricorrenti possano utilmente invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perchè “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili” e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione;

5. alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altro contesto (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020);

6. le ricorrenti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, sicchè il principio di diritto deve essere qui ribadito con conseguente rigetto del ricorso;

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

8. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalle ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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