Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25226 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25226 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Intimata

Credit Circle s.r.l.

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
67/2012/38

depositata il 27/4/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Credit Circle s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
contro la sentenza della CTP di Milano n. 297/7/2010 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso per IVA 2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19139/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata
presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.
La censura è infondata . Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di
IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla
cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di
disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile
portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che
non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione
nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude
quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di
recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni
imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve
tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale
del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto
per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione
il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decaden-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19139/12

Ordinanza pag. 2

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 nonchè dell’art. 30 c. 2 e 38

za previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
art. 2946 cod. civ..
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 9/10/2013

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