Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25225 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.24/10/2017),  n. 25225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17309/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA

29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO FERRARO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/01/2016, Cron. n. 299/2016, R.G.V.G. n. 50010/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

Che:

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 15 gennaio 2016, ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia e ha confermato il provvedimento reso nella fase monitoria che ha condannato il Ministero pagare in favore di B.P. la somma di Euro 5.000 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo da questi instaurato presso il Tribunale di Nola.

Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.

Resiste con controricorso B.P..

Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con due nuovi motivi “esplicativi dei motivi a suo tempo proposti”, è inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al termine di decadenza, di natura sostanziale ad avviso del ricorrente, ex art. 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16783/2012 che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui all’art. 4, il ricorrente afferma che da tale premessa discende, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.

Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si sostiene che il carattere “monitorio” del procedimento, che non introduce un giudizio contenzioso ma solo una fase sommaria, previsto della L. n. 89, nuovo art. 3, non si concilierebbe, per le sue caratteristiche di speditezza e urgenza, con la sospensione feriale dei termini processuali.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Essi si contrappongono, senza alcun valido argomento, all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si applica anche al termine previsto della L. n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 800 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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