Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25225 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17830-2018 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA MASUELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 383/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

O.O. ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del tribunale di Torino che ne ha rigettato il gravame contro il diniego della protezione internazionale e umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, previa eccezione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, artt. 6 e 21 in relazione agli artt. 3 e 77 Cost., quanto al differimento di efficacia temporale del nuovo rito in materia di immigrazione, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e della L. n. 46 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. artt. 3,24 e 111 Cost., artt. 6 e 13 Cedu, in ordine alla previsione del rito camerale nelle controversie in questione, denunzia nell’ordine: (i) la violazione del citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis in ragione dell’erroneo rigetto dell’istanza difensiva di fissazione dell’udienza di comparizione in camera di consiglio, essendo mancata la messa a disposizione della videoregistrazione dell’audizione svolta in sede amministrativa; (ii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essendo stata erroneamente ritenuta l’inesistenza delle condizioni della protezione sussidiaria; (iii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in ordine al disconoscimento del permesso per motivi umanitari;

la questione di legittimità costituzionale è irrilevante a fronte di quanto infra; in ogni caso è pure manifestamente infondata, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 17717-18, alla quale è consentito fare integrale richiamo;

il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che assorbe ogni ulteriore censura;

contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Torino, onde escludere la necessitata fissazione dell’udienza non basta che sia in atti il verbale di audizione dinanzi alla commissione territoriale;

difatti, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;

tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale;

tanto questa Corte ha già affermato (v. ancora Cass. n. 17717-18) e all’orientamento devesi dare ulteriore continuità;

consegue che il decreto va cassato in relazione al primo motivo;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Torino il quale, in diversa composizione, si uniformerà al principio esposto e rinnoverà l’esame dei profili di merito;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA