Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25224 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16035-2018 proposto da:

A.K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.56319/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.K.A. ricorre per cassazione, con cinque motivi, avverso il decreto col quale il tribunale di Milano ha respinto l’opposizione avverso la decisione amministrativa di diniego della protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, col quale è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per non avere il tribunale provveduto a fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, è manifestamente fondato ed è assorbente delle restanti censure;

il provvedimento dà atto che l’attività istruttoria si è esaurita nell’acquisizione dei documenti prodotti, senza celebrazione dell’udienza in quanto ritenuto non essenziale ai fini della decisione; ciò in quanto sarebbe stata esaustiva la documentazione suddetta e disponibili le dichiarazioni dal richiedente rese dinanzi alla Commissione territoriale;

per questa parte il decreto contrasta con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale invece nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717-18, Cass. n. 27182-18, Cass. n. 30029-18);

questa Corte ha altresì chiarito che la mancanza della videoregistrazione della sua audizione del richiedente avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass. n. 32073-18);

consegue che il decreto impugnato va cassato in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri afferenti ai profili sostanziali, e la causa rinviata al tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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