Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25224 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26825-2014 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA VIOLANTE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA del 24/02/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L.V. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 715/06/2014, depositata in data 24/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione, emesso per imposte di registro ed ipotecaria dovute per l’anno 2008, per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 e succ.mod. (mancata dimostrazione, nel termine biennale dalla registrazione dell’atto, del possesso della qualifica di imprenditore Agricolo Professionale, come da espressa dichiarazione resa in sede di stipula) ed in relazione ad un arto di acquisto di fondo rustico, – e stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate – respinte le eccezioni, sollevate dall’appellata, di inammissibilità del gravame per difetto di motivi specifici e per giudicato interno formatosi su questioni rimaste, tuttavia, nella decisione di primo grado, assorbite hanno anzitutto rilevato che, al fine di godere delle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, la nuova figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale, di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, non abbisogna della certificazione richiesta, “fino al 27/02/2010” data di entrata in vigore del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis conv. con L. n. 25 del 2010 con mod., per il coltivatore diretto dalla L. n. 604 del 1954, art. 3. Nella fattispecie, tuttavia, ad avviso della C.T.R., non rilevava la disposta soppressione dell’obbligo di presentazione della certificazione ai fini dei requisiti di coltivatore diretto, di cui al D.L. n. 194 del 2009, in quanto non era stato dimostrato dalla contribuente il possesso, alla data di stipula del rogito notarile e comunque entro il termine fissato dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (essendo stata prodotta certificazione INPS attestante la regolarità di correttezza contributiva della stessa quale “coltivatrice diretta”). La ricorrente ha depositato nel luglio 2016 istanza di fissazione del ricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 329 c.p.c. art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

9. La censura è infondata.

Esaminati gli atti del giudizio di merito, venendosi in tema, appunto di error in procedendo, si evince che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fosse sufficientemente specifico e contenesse pertanto quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico giuridico” (Cass. S.U. 23299/01).

Ed infatti questa Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equiroco (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati”, anche per implicito purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007; cfr., nel processo tributario, 14908/2014).

Ora, con detto atto di appello, veniva specificamente criticata la decisione di primo grado, in ordine alle statuizioni relative ai requisiti della qualifica di imprenditore professionale, da possedere al momento della stipula del rogito o comunque da certificare, nel termine di due anni dalla registrazione dell’atto, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter. Invero, si contestava la statuizione in ordine alla ritenuta sufficienza del mero riscontro documentale delle dichiarazioni rese dal contribuente, al momento del rogito notatile, sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge” (Imprenditore agricolo Professionale), evidenziandosi la mancata dimostrazione della acquisizione (in via definitiva) della qualifica richiesta e concludendosi per l’integrale riforma della decisione impugnata e la declaratoria della legittimità dell’avviso di liquidazione.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’avere essa Contribuente, in sede di stipula del rogito, domandato i benefici fiscali sia di imprenditore agricolo professionale sia in qualità di coltivatore diretto deducendo, nel ricorso introduttivo del indizio, che, mentre nell’avviso di liquidazione era contestata soltanto la mancata presentazione della documentazione attestante la qualità di IAP, esso aveva, già in ogni caso la qualifica di “coltivatore diretto”, cosicchè non potevano essere revocate 1e agevolazioni fiscali, profilo questo sul quale la C.T.R. aveva omesso di provvedere.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’avere esso contribuente documentato il possesso dei requisiti di legge già al momento della stipula dell’atto, in quanto la successiva attestazione della Regione Puglia del 2012 confermava il possesso della qualifica di I.AP al tempo della stipula, come da richiesta di rilascio della suddetta certificazione dell’aprile 2008.

4. I suddetti motivi (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva al settembre 2012) sono inammissibili.

Nelle due doglianze non si indicano fatti storici della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione di tutte le peculiarità della vicenda processuale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra te parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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