Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25223 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15781-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DE1.1,0 STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 56301/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da T.A., gambiano, avverso il provvedimento col quale la commissione territoriale di Milano aveva a sua volta aveva respinto le sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il decreto è adesso proposto ricorso per cassazione in cinque motivi;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è teso a dedurre la questione di costituzionalità del D.L. n. 13 del 2017 in relazione al requisito di necessità e urgenza nella materia dei diritti fondamentali della persona;

il secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis come derivante dal citato D.L. n. 13 del 2017, per avere il tribunale disatteso l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti e di effettuare l’audizione diretta del ricorrente in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale;

gli altri motivi attengono alla decisione di diniego delle invocate forme di protezione internazione, relativamente alla quale decisione si denunzia la violazione o falsa applicazione, rispettivamente (i) del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6,7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, quanto allo sforzo di circostanziare la domanda; (ii) dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3, e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu quanto all’obbligo di cooperazione istruttoria e al concetto di danno grave per la protezione sussidiaria; (iii) dell’art. 5 t.u. imm. e delle norme correlate, con l’aggiunta del vizio di motivazione, a proposito del diniego di protezione umanitaria;

il secondo motivo è manifestamente fondato nei limiti di seguito indicati, e ciò rende irrilevante la questione di costituzionalità di cui al primo motivo (questione peraltro già negativamente scrutinata da questa Corte in altri casi: per tutte Cass. n. 17717-18);

il tribunale ha precisato di non ritenere opportuna una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale al fine di consentirgli di superare alcune pur riscontrate incongruenze del suo racconto;

ha motivato richiamando gli enunciati della Corte di giustizia a proposito della necessità dell’audizione solo allorchè la stessa sia ritenuta necessaria dal giudice a fini istruttori (sentenza 9-2-2017, in causa C-560/2014);

sennonchè il problema posto dal caso concreto non era limitato al profilo – certamente discrezionale – dell’audizione; essendo mancata la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla commissione territoriale, la questione principalmente atteneva alla necessità di fissare in tribunale l’udienza di comparizione personale; che la fissazione dell’udienza sia mancata è nel caso di specie desumibile dalle stesse difese dell’avvocatura, la quale senza contestare il profilo esplicitamente posto al fondo della censura svolta dal ricorrente si è limitata a esaminare il secondario aspetto della (necessità della) audizione;

ora questa Corte ha più volte affermato che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 17717-18, Cass. 27182-18 e molte altre);

tale interpretazione è stata ritenuta in considerazione delle intenzioni del legislatore sottese al citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale; ne consegue che il tribunale non avrebbe potuto esaminare l’opposizione nelle forme del procedimento camerale non partecipato;

il decreto va dunque cassato con rinvio della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame in ossequio al principio di diritto esposto;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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