Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25223 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25223 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, alla via
Nibbi 7, presso lo studio dell’avv. Alessandro Avagliano, rappresento e difeso dall’avv.
Gianluca Trentola, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Industrie Metalmeccaniche Martino s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
Intimata

tempore,

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
172/48/11

depositata 1’1/6/2011

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Tretola

per la ricorrente

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Industrie Metalmeccaniche Martino s.r.l. contro Equitalia

Polis e l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello

proposto da Equitalia ed il parziale accoglimento dell’appello propo-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 18764/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

sto dalla società

contro la sentenza della CTP di Caserta n. 1173/17/2009 che aveva

accolto il ricorso della società avverso l’intimazione n. 2008/0007232 per iva 1996.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art.9bis della L. 289/2002 laddove
la decisione non riporta alcuna data relativa al secondo decisivo pagamento.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9bis della L. 289/2002. La
ricorrente deduce che “l’accertata distonia della specifica legge italiana rispetto
all’ordinamento sovranazionale ha l’effetto di impedire la produzione di effetti giuridici
anche nella presente vicenda”
Con terzo motivo la ricorrente assume l’erronea applicazione dell’art.7 della L. 212/2000
laddove la CTR ha accolto l’appello incidentale per presunta carenza di motivazione
dell’atto.
Le censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 ) Va altresì rilevato , in ordine al primo
ed al terzo motivo di censura che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa- quale quella prospettata dalla
ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 9/10/2013

Il Pr

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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