Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25223 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25985-2013 proposto da:

C.S., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MARCHI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA del 5/10/2012, depositata il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 128/13/2012, depositata in data 7/11/2011 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente attività di dottore commercialista) di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2003 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno, da un lato, ritenuto tardiva l’istanza di rimborso dei ratei (Euro “1.641,20”) versati “prima del 23/1012013”, per mancato rispetto del termine perentorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e, dall’altro lato, nel merito, sostenuto che il contribuente non avesse provato il difetto del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione, risultando, dalla documentazione prodotto, che lo stesso svolgeva l’attività, con bene strumentali “di elevato valore” “con uno studio proprio attrezzato, ove viene svolta anche l’attività “professionale della snc Fiscal Data di S.C.”, dotata di beni strumentali e dipendenti, tutti riferiti allo stesso appellante”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con due motivi, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione alla ritenuta sussistenza dell’autonoma organizzazione.

2. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvolga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

La decisione della C.T.R. è conforme a detto principio di diritto, avendo i giudici affermato che l’attività svolta dal commercialista e assoggettabile ad IRAP, in presenza di una “auto-organizzazione” dell’attività professionale, evincibile dall’utilizzo di uno “studio attrezzato” e di beni strumentali di valore elevato. In ordine poi all’utilizzo dei beni strumentali e dei dipendenti della Fiuscal Data di S.C. snc, operante negli stessi uffici utilizzati dal commercialista, la C.T.R. ha accertato un concreto collegamento tra l’attività esercitata dalla società e quella svolta dal professionista, affermando che i beni strumentali ed i dipendenti della società erano tutti riferibili allo stesso appellante (in assenza di alcuna prova in contraria offerta dal suddetto contribuente).

3. Il secondo motivo, implicante vizio motivazionale è inammissibile, non essendovi stato alcun omesso esame del fatto storico decisivo lamentato (il collegamento tra la struttura facente capo alla Fiscal Data di S.C. snc e lo stesso contribuente).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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