Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25222 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.24/10/2017),  n. 25222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15535/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.A., E.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/12/2015, Cron. n. 16664/2015, R.G.V.G. n. 50199/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

Che:

La Corte d’Appello di Roma, con decreto del 23 dicembre 2015, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare la somma di Euro 4.500 sia in favore di F.A. che di E.A., a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo iniziato di fronte al Tribunale di Napoli.

Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con un nuovo motivo “esplicativo del motivo 1 a suo tempo proposto”, è inammissibile.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al termine di decadenza di cui all’articolo 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16783/2012 che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui all’art. 4, il ricorrente afferma che da tale premessa non può che discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.

Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo articolo 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si sostiene che la riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per proporre impugnazione rende incomprensibile come in certi casi al termine semestrale la sospensione sia inapplicabile (appunto il termine per proporre l’impugnazione) e in altri casi (il termine L. n. 89, ex art. 4) sia invece applicabile.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Essi si contrappongono, senza argomenti idonei a mutarlo, all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si applica anche al termine previsto dalla L. n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017). Nè conferente sul punto può essere ritenuta la circostanza – oggetto specifico del secondo motivo – che il termine di decadenza dalla proposizione dell’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, sia stato dal legislatore nel 2009 ridotto da un anno a sei mesi, venendo così a coincidere con il termine di proposizione dell’azione di equa riparazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi gli intimati difesi in questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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