Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25222 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6037-2018 proposto da:

CREDITAGRI ITALIA SCPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) Soc. Coop. Agricola, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA AUDINO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1556/2017 del TRIBUNALE di FERRARA,

depositato il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Creditagri Italia s.c.p.a. (d’ora in avanti, indicata, più semplicemente, come Creditagri) ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Ferrara del 21 dicembre 2017/5 gennaio 2018, n. 64, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 L. fall. da essa proposta contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) Soc. coop. agricola, in via chirografaria, del proprio preteso credito di Euro 170.800,00, derivante da attività di assistenza e consulenza svolta in favore della menzionata cooperativa agricola in bonis.

1.1. Resiste, con controricorso, ulteriormente da memoria ex art. 380-bis c.p.c. la curatela del fallimento predetto.

1.1. Per quanto ancora d’interesse, quel tribunale: i) ritenne tardivamente proposta la suddetta opposizione assumendo che l’avvenuta comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo risaliva al 13 aprile del 2017, mentre il ricorso ex art. 98 L. fall. era stato depositato solo il successivo 16 maggio; ii) precisò che i documenti prodotti “non consentono di verificare il rispetto del termine previsto dalla L.Fall., art. 99, comma 1, in quanto la PEC del 15 maggio 2017 consente di individuare il mittente (Avv. Paolo Canonaco) ed il destinatario (il Tribunale di Ferrara), ma non permette anche di stabilire, come eccepito dal fallimento fin dalla propria costituzione, quale atto sia stato trasmesso, mediante PEC, alla cancelleria del Tribunale di Ferrara, non essendo stato, tale atto, allegato alla predetta istanza e non essendo nemmeno identificabile nel suo preciso contenuto, poichè esso risulta genericamente descritto nella PEC allegata quale “atto non codificato/ genericò” (cfr. pag. 8-9 del menzionato decreto).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo denuncia “errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Tribunale di Ferrara erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione allo stato passivo della Creditagri”. Si assume che “… come già ampiamente argomentato e documentato nell’istanza allegata in atti e tempestivamente depositata in via telematica nel corso del pregresso giudizio di opposizione, l’istante aveva tempestivamente proposto ricorso in opposizione allo stato passivo reso esecutivo con decreto del 12.04.2017 e comunicato in data 13.04.2017, il 15 maggio 2017…. A tal fine, infatti,… nella citata data del 15 maggio 2017 aveva provveduto al deposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo iscrivendolo presso la cancelleria fallimentare dell’intestato Tribunale, come da pec allegate; all’esito dei controlli automatici, giusta pec ricevuta in pari data, la Cancelleria aveva comunicato, come di prassi, la necessità di dover effettuare ulteriori verifiche prima di perfezionare il deposito telematico; giusta pec ricevuta in data 16.05.2017, la Cancelleria comunicava tuttavia di dover respingere il ricorso in opposizione allo stato passivo tempestivamente depositato, “in quanto di competenza della cancelleria civile”. In ragione di quanto sopra, pertanto, il Tribunale di Ferrara avrebbe dovuto senz’altro ritenere come data effettiva di proposizione del ricorso in opposizione alio stato passivo quella del 15.05.2017, essendosi l’ulteriore deposito effettuato il 16.05.2017 presso la cancelleria civile resosi necessario solo per questioni di ripartizione e competenze interne dell’adito Tribunale”. Si sostiene, inoltre, che Giudice avrebbe dovuto considerare, per un verso, come – in base alle regole del processo civile telematico – all’odierna esponente fosse preclusa unitamente alla pec anche l’allegazione dell’atto depositato, in quanto, essendo stato il relativo deposito rifiutato da parte della Cancelleria Fallimentare, l’odierna esponente non avrebbe potuto in alcun modo estrarlo telematicamente; per altro verso, come la dicitura di un atto depositato in via telematica sia solo indicativa, non essendo prevista a pena di validità e/o inammissibilità dello stesso”, e che, comunque, “al fine di ovviare a dette presunte irregolarità, il Tribunale avrebbe potuto (rectius dovuto) richiedere d’ufficio alla Cancelleria l’esibizione dei deposito telematico integrale effettuato da Creditagri come inequivocabilmente attestato dalla pec datata 13.03.2017 l’unico (ma nondimeno idoneo) documento probatorio che l’odierna esponente avrebbe potuto produrre al fine di attestare l’assoluta tempestività della proposizione del ricorso in opposizione in oggetto, essendo stata, si ripete, la dichiarata tardività originata esclusivamente per mere cause di ripartizioni e competenze interne dell’adito Tribunale di Ferrara, totalmente estranee ed in alcun modo imputabili a parte ricorrente”.

2. La riportata doglianza non merita di accoglimento.

2.1. Invero, pur volendosi sottacere che la ricorrente, onde adempiere correttamente al principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (così da consentire, a questa Corte, di effettuare il relativo il controllo), avrebbe dovuto anche trascrivere in ricorso, quanto meno sommariamente, il contenuto dei messaggi PEC dalla stessa richiamati (onere rimasto, invece, inadempiuto), deve nondimeno osservarsi che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 5 gennaio 2018), individua l’oggetto del vizio di cui alla citata norma esclusivamente nell’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.1.1. Deve, quindi, trattarsi di mancato esame di: i) un “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri, gli elementi istruttori in quanto tali (cfr. Cass. n. 7472 del 2017), quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.1.2. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti”, altresì rammentandosi che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.2. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti (recentemente ribaditi da Cass. n. 4526 del 2019 e da Cass. n. 29002 del 2018. Cfr. in motivazione), la doglianza de qua non merita accoglimento, atteso che l’omesso esame ivi denunciato non sussiste. Il tribunale, infatti (come si è già riferito al p. 1.1. dei FATTI DI CAUSA), ha specificamente indagato il “fatto” concernente la tempestività, o meno, dell’opposizione della Creditagri, a tal fine vagliando proprio i messaggi PEC invocati da quest’ultima.

2.2.1. Al contrario, le argomentazioni oggi riproposte, sul punto, dalla ricorrente si risolvono, sostanzialmente, in una critica rivolta contro l’esito di quell’apprezzamento (ed al suo corrispondente accertamento fattuale), cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal tribunale ferrarese: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

2.3. Va ricordato, infine, che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice dell’opposizione allo stato passivo è discrezionale, e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. n. 4504 del 2017).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Creditagri Italia s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela controricorrente, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in f: 100,00, ed agli accessori di legge.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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