Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25222 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2925-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.L. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DONATELLA VALSANIA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO, emessa il 19/05/2014 e depositata il

28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.G., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2006, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente – quanto agli anni dal 2006 al 2009, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non integrando tale presupposto le spese per lavoro dipendente inerenti agli obblighi previsti dalla convenzione con l’ASL.

Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non avere la CTR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.

Premesso che la censura è in rito ammissibile e che la CTR, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia, non ha ritenuto la debenza dell’Irap valutando in concreto l’insussistenza dei relativi presupposti e non limitandosi ad escluderla in ragione del rapporto di convenzionamento con il SSN, va detto che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR ha ritenuto che nel caso di specie la presenza di un dipendente, che la parte contribuente aveva indicato e documentato come addetta di segreteria in fase di appello senza che tale emergenza risulti essere mai stata contestata dall’Agenzia, non integrava il requisito dell’autonoma organizzazione attenendo ad obblighi nascenti dalla convenzione con l’ASL.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sesta Sezione Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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