Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25221 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.24/10/2017), n. 25221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16362/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLE SCRIVIA 8,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANTORE, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOMMASO CHIRICO;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
20/04/2016, Cron. n. 3149/2016, R.G.V.G. n. 50781/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
che:
La Corte d’Appello di Roma, con Decreto del 20 aprile 2016, ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia contro il decreto con il quale il medesimo era stato condannato a pagare in favore di I.R. la somma di Euro 18.250 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo del quale è stata parte.
Contro tale decreto il Ministero propone ricorso, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso I.R., chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria. La memoria, per la parte in cui pone in essere una integrazione del ricorso con due nuovi motivi “esplicativi dei motivi a suo tempo proposti”, è inammissibile.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile al termine di decadenza di cui all’art. 4 della citata legge la sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16783/2012 che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione in quanto impedito dal termine di decadenza di cui all’art. 4, il ricorrente afferma che da tale premessa non può che discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di un istituto come la sospensione dei termini nel periodo feriale, che è proprio dei termini processuali.
Il secondo motivo denuncia, anch’esso, la violazione o falsa applicazione del medesimo art. 4, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: si sostiene che il carattere “monitorio” del procedimento, che non introduce un giudizio contenzioso ma solo una fase sommaria, previsto della L. n. 89, nuovo art. 3, non si concilierebbe, per le sue caratteristiche di speditezza e urgenza, con la sospensione feriale dei termini processuali.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Essi si contrappongono, senza argomenti idonei a mutarlo, all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte in base al quale – in quanto fra i termini sospesi nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto – la sospensione si applica anche al termine previsto dalla L. n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda (in tal senso, da ultimo, Cass. 4147/2017).
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 800 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SEZIONE SECONDA Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017