Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25221 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 17/09/2021), n.25221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26688/2019 R.G. proposto da:

O.L., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla piazza Cavour, n.

139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), – in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2019 della Corte d’Appello di Salerno;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che, con riferimento

all’invocata protezione umanitaria, ha chiesto rimettersi gli atti

al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite

di questa Corte; in subordine, ha chiesto accogliersi il ricorso.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. O.L., cittadino della Nigeria, di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che i membri di una setta gli avevano rivolto minacce e intimidazioni e gli avevano usato violenze onde indurlo ad aderire al loro gruppo; che, temendo per la sua vita e per la sua incolumità, si era determinato ad abbandonare il suo paese; che dapprima si era trasferito in Libia e poi aveva raggiunto l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 7.5.2018 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da O.L. avverso il provvedimento della commissione.

4. O.L. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 154/2019 la Corte di Salerno rigettava il gravame. Evidenziava, peraltro, la corte che le dichiarazioni dell’appellante dovevano reputarsi inattendibili, siccome generiche, vaghe, per nulla circostanziate.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso O.L.; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso, con il favore delle spese.

7. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, error in iudicando, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che all’atto d’appello, a riscontro dell’invocata protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), erano stati allegati taluni reports internazionali.

Deduce che la corte di merito ha disconosciuto la protezione sussidiaria ex lett. c) merce’ generico riferimento a “fonti internazionali riconosciute” ed in tal guisa ha omesso la disamina del rischio concreto ed effettivo postulato dalla surriferita disposizione legislativa.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in iudicando, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c).

Deduce che, in ordine all’invocata protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. c), la corte distrettuale del tutto ingiustificatamente non si è avvalsa dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria ovvero del potere/dovere di acquisire informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente in Nigeria, suo paese d’origine.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, error in iudicando, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Premette che aveva con l’appello addotto, in punto di “umanitaria”, di essere unito sentimentalmente ad una sua connazionale, dalla quale ha avuto un figlio il 10.5.2017; che ha provato tale circostanza con nota del 29.1.2018, cui era allegato certificato di nascita del figlio con paternità e maternità.

Indi deduce che la Corte di Salerno ha omesso la disamina di tale fatto.

11. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo di ricorso.

12. Con l’atto di appello O.L. aveva sollecitato il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), adducendo a sostegno delle sue prospettazioni le risultanze di accreditati reports internazionali, tra cui il report “EASC)” aggiornato al settembre 2017, l’estratto “A.I. Nigeria” report 2017-2018.

13. Ebbene, in tema di sussidiaria ex lett. c) cit. la Corte d’Appello di Salerno si è limitata ad affermare, alla luce del “racconto” del richiedente asilo, alla luce di una non meglio esplicitata “specifica analisi della zona di origine” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) ed alla luce di non meglio indicate “fonti internazionali riconosciute” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4), che non si aveva riscontro della sussistenza nell’Ed State, regione d’origine del ricorrente, di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata; che propriamente le azioni terroristiche ascrivibili a “(OMISSIS)” si registravano nel nord-est della Nigeria.

Il che, indubbiamente, contrasta con l’insegnamento di questa Corte, dà corpo agli errores in iudicando denunciati ed in verità integra – propriamente – il vizio di motivazione “apparente”.

Difatti questa Corte spiega che, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; ed, al contempo, che il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897; Cass. sez. lav. (ord.) 11.12.2020, n. 28349).

14. In accoglimento, dunque, nei termini suindicati, del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 154/2019 della Corte d’Appello di Salerno va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 9230/2020, n. 13897/2019 e n. 28349/2020 dapprima citati.

16. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo di ricorso;

cassa, in relazione e nei limiti del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 154/2019 della Corte d’Appello di Salerno e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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