Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25221 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5087-2018 proposto da:

COMER SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 414, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PAOLUCCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati VIRGINIA FALBO, CARMELO PAOLO RUSSO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2018 del TRIBUNALE di P NLERMO, depositata

il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Comer Sud s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., contro il decreto del Tribunale di Palermo del 18 dicembre 2017/4 gennaio 2018, n. 56, che accolse solo parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. dalla prima proposta contro l’avvenuta ammissione al passivo del fallimento della.(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in prededuzione ed in chirografo, del proprio minor credito di Euro 383.530,43 (in luogo dei richiesti 559.313,75), oltre interessi come

per legge, derivante da lavori di riparazione di officina e servizi di manutenzione svolti in favore della società da ultimo indicata durante il periodo in cui la stessa era stata in amministrazione straordinaria.

1.1. In particolare, quel tribunale, rispetto all’ulteriore complessivo importo di 175.783,32, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, per la cui insinuazione la Comer Sud s.p.a. aveva insistito: i) dispose l’ammissione al passivo, in prededuzione ed in chirografo, della sola somma di 10.638,27, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze delle corrispondenti fatture fino alla dichiarazione di fallimento, desumendone la relativa prova da n. 19 prospetti di lavorazione, corredati dalle richieste di intervento per riparazioni e manutenzione dei mezzi, provenienti dall'(OMISSIS) e prodotti in sede di opposizione; ii) negò, invece, l’insinuazione per il residuo per carenza di adeguata sua dimostrazione, considerando insufficienti le relative fatture depositate perchè di formazione unilaterale e, come tali, inopponibili alla curatela.

1.2. Quest’ultima non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo, rubricato “omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, risultante dagli atri di causa, che è stato oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, ascrive al tribunale palermitano di avere “… del tutto omesso l’esame del fatto che le fatture de quibus erano, in realtà, state emesse in relazione a prestazioni espressamente autorizzate nel periodo dell’Amministrazione Straordinaria (cui, ante fallimento, era stata sottoposta l'(OMISSIS) s.p.a. Ndr) con appositi atti deliberativi e, precisamente, in forza della deliberazione ordine di forniture n. 234/2006, dell’ordine di fornitura protocollo n. 56495/2010, dell’ordine di fornitura protocollo n. 56496/2010, della deliberazione n. 282/2011 e della deliberazione n. 126/2014. Tale fitto, oltre che essere stato documentato attraverso la produzione dei relativi documenti… era stato espressamente allegato dalla ricorrente che, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 98 aveva dedotto che le prestazioni di cui alle fatture prodotte erano state eseguite in forza di delibere di autorizzazione di (OMISSIS) s.p.a. in Amministrazione Straordinaria relative ai servizi di manutenzione periodica”.

2. La riportata doglianza non merita accoglimento.

2.1. Invero, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 4 gennaio 2018), individua l’oggetto del vizio di cui alla citata norma esclusivamente nell’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.1.1. Deve, quindi, trattarsi di mancato esame di: i) un “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in tetinini di diritto (cf. Cass. n. 5133 del 2014); una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri, gli elementi istruttori in quanto tali (cfr. Cass. n. 7472 del 2017), quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.1.2. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti”, altresì rammentandosi che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2″ n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

2.2. Applicando i principi fin qui esposti (recentemente ribaditi da Cass. n. 4526 del 2019 e da Cass. n. 29002 del 2018. Cfr. in motivazione) alla fattispecie in esame, va osservato che il tribunale palermitano (come si è già esposto al p. 1.1. dei FATTI DI CAUSA), ha effettivamente negato l’insinuazione per la parte del credito della Comer Sud s.p.a. specificamente descritto alla pagina 4, sub lettera b), del suo ricorso ex art. 98 L.fall. ritenendolo privo di adeguata dimostrazione, esclusivamente considerando insufficienti le relative fatture depositate perchè di formazione unilaterale e, come tali, inopponibili alla curatela, senza, al contempo, tenere conto del fatto, ivi pure specificamente dedotto (dì.. pag. 4 e ss. del suddetto ricorso) e documentato dall’opponente (cirs sub n. 4 dell’indice dei documenti allegati al ricorso), che quelle fatture erano state emesse in relazione a prestazioni espressamente autorizzate nel periodo dell’Amministrazione Straordinaria cui, ante fallimento, era stata sottoposta l'(OMISSIS) s.p.a., con appositi atti deliberativi.

2.2.2. Ad avviso del Collegio, però, questo fatto non risulta essere “decisivo” nei sensi come in precedenza indicati.

2.2.2.1. Invero, il tribunale ha evidentemente ritenuto non provata la concreta esecuzione delle prestazioni descritte nelle citate fatture (come chiaramente si evince dal rilievo che il minor importo per cui ha, invece, disposto l’ammissione si riferiva a crediti per prestazioni la cui esecuzione era stata dimostrata dai corrispondenti prospetti di lavorazione), sicchè, anche accedendosi all’assunto della società odierna ricorrente secondo cui gli atti deliberativi da essa menzionati avrebbero “autorizzato” quelle prestazioni, ciò non equivarrebbe comunque a dimostrarne la loro, successiva, effettiva “esecuzione”, la cui prova, come correttamente sottolineato dal giudice a quo, non potrebbe ricavarsi dalle fatture medesime, inopponibili alla curatela per le ragioni dallo stesso rimarcate.

2.2.2.2. A ciò va soltanto aggiunto che la non decisività della doglianza permane anche prospettando la riferibilità delle fatture al canone di manutenzione dei mezzi, poichè l’esistenza delle autorizzazioni non equivale ad effettività dell’adempimento degli obblighi assunti, i quali possono esserlo stato anche solo parzialmente.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza necessità di pronuncia circa le spese di questo giudizio di legittimità, essendo la curatela fallimentare rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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