Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25221 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25221 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Ciriminna s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n.
204/2010/8

depositata il 24/9/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ciriminna s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto
dalla società contro la sentenza della CTP di Sassari n. 16/3/2005 che ne aveva rigettato
il ricorso avverso l’avviso di accertamento per irpeg e ilor 1996

J3

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.27357/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate di articola in tre motivi. Nessuna attività
difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso . La CTR avrebbe modificato la percentuale di abbattimento , senza tenere conto di
quanto dedotto dall’Agenzia con l’atto di appello sia con riferimento alla percentuale di
ricarico sia alle risultanze degli scontrini.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione laddove esclude
l’applicabilità delle sanzioni in assenza di domanda sul punto.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza non risultando trascritto l’atto di
appello.
Con terzo motivo la ricorrente assume la contraddittoria motivazione della decisione nonché la violazione dell’art. 8 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha escluso l’applicazione delle
sanzioni pur in assenza di obiettive condizioni di incertezza nell’applicazione della norma.
Fondata è la censura di violazione di legge non risultando dedottq e provata la condizione di
inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria,
ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento
d’interpretazione normativa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma, 9/10/2013
Il Presidente

Motivi della decisione

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