Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25221 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22467/2015 proposto da:

B.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO MESSUTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE MONZA BRIANZA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 17/02/2015 e depositata il

26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2005-2007, con due motivi di ricorso – “violazione e/o falsa applicazione di legge di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ed “omessa, contraddittoria, inesistente e apodittica motivazione in relazione all’art. 11 Cost., comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3)” – il ricorrente lamenta che “la C.T.R. ha affermato che la semplice presenza di personale dipendente integrava il requisito della sottoposizione all’Irap omettendo ogni esame circa il valore del personale dipendente de quo ai fini Irap”, senza considerare che in concreto il contribuente, nello svolgimento dell’attività professionale di medico convenzionato con il S.S.N., si era semplicemente avvalso della collaborazione della moglie per lo svolgimento di mansioni esecutive (ricevimento clienti), con un rapporto part-time ed un compenso di “soli 180 Euro lordi al mese”.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3. Questa Corte ha infatti chiarito che l’autonoma organizzazione ai fini Irap non ricorre per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendo il giudice di merito valutare in concreto – con accertamento “insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” – che il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cass. s.u. n. 9451/16).

4. Nel caso di specie, invece, la C.T.R. ha riformato la valutazione dei giudici di prime cure circa l’insussistenza “di una qualsiasi organizzazione di mezzi o di personale che sia valutabile ai fini Irap”, semplicemente in ragione della rilevata “collaborazione di altra persona, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.

5. Il ricorso può quindi essere accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, previa cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

6. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, essendo l’intervento nomofilattico definitivamente chiarificatore maturato nel corso del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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