Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25220 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS), C.

L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MUSICCO ADAMO giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo Dirigente

e rappresentante statutario Dott. C.S.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, 11, presso lo studio

dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente

dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BISSOLATI, 7 6, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LETIZIA ALFREDO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

L.M., A.C., C.A.,

L’UNITARIA SCRL, C.B., CA.AR.;

– intimati –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo

studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIANI GIUSEPPE giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1724/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/06/2008; R.G.N. 1993/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MASSIMO SCARDIGLI per delega;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito l’Avvocato ANGELO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento p.q.r. del 1 motivo,

assorbimento nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, C.B. e A.C.M., in proprio e quali legali rappresentanti delle figlie minori Ca.Ar. e C.A., esponevano che il 23.8.1992 la loro figlia C.S. aveva perduto la vita in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel Comune di Rescaldina. Precisavano gli attori che la loro figliuola era alla guida di un’autovettura, giunta all’incrocio con la statale (OMISSIS), servito da semaforo proiettante luce gialla, ed aveva quasi terminato l’attraversamento quando era urtata da un autocarro Fiat Iveco di proprietà della Cooperativa L’Unitaria, condotto da L.M., che procedeva a forte velocità. Nel sinistro trovavano la morte altre due persone che erano a bordo dell’auto. Ciò premesso, convenivano in giudizio il L., l’Unitaria e la RAS per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Al giudizio, in cui si costituivano solo le due compagnie assicuratrici, veniva riunito un altro giudizio, introdotto da C.R., G.M., in proprio e quali rappresentanti del minore C.L., nonchè da C.F. i quali, premesso di essere, rispettivamente, genitori e fratello delle minori C.C. e C.P., esponevano che le loro congiunte si trovavano a bordo dell’auto condotta da C. S.. Ciò premesso, in proprio e nella qualità, convenivano in giudizio C.B. e A.C., La Previdente Assicurazioni, L.M., Unitaria e Ras per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La Ras integrava il contraddittorio nei confronti della Norwich Union Fire Spa.

Ai detti giudizi venivano riuniti due ulteriori giudizi, un primo, introdotto da Co.Mo., marito di C.S., in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore J., nei confronti di tutte le altre parti già convenute nei precedenti giudizi; un secondo, introdotto da F.M.R., la quale, premesso di trovarsi trasportata nell’auto condotta dalla C., deduceva di aver riportato lesioni gravi con postumi invalidanti. Nel corso del giudizio, interrotto per l’avvenuta incorporazione della La Previdente da parte della Milano Assicurazioni, e riassunto nei confronti di quest’ultima, interveniva anche l’Inps che chiedeva il rimborso delle prestazioni erogate a favore della F.; quindi trovavano definizione amichevole le pretese risarcitorie avanzate da Co.Mo., in proprio e nella qualità, e da F. M.R.. In esito al giudizio, il Tribunale adito, ritenuto il concorso di colpe della C. e del L., rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, liquidava a favore di C. B. e A.C.M. nonchè in favore di C. R., G.M. e C.F. solo alcune delle voci di danno richieste oltre interessi e svalutazione. Avverso tale decisione proponevano appello i soli congiunti di P. e C. C.. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 13 giugno 2008 respingeva le impugnazioni. Avverso la detta sentenza C.R., G. M., C.F. e C.L. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni e la Allianz Spa, la quale ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambe le doglianze, svolte dai ricorrenti, sono articolate sotto il profilo della contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

La prima censura si fonda sulla considerazione che la Corte d’Appello laddove motiva “che la liquidazione del danno morale conseguente alla morte di C. e P. ammonta ad oltre tre volte quella conseguente la morte della cugina S.” sarebbe incorsa in una grave contraddizione, ravvisabile nella circostanza che per la perdita di due figlie è stato liquidato l’importo complessivo di Euro 361.520,00 laddove ai congiunti di C.S. (ritenuta responsabile al 70% nella causazione del sinistro) è stato liquidato l’importo di Euro 108.460,00 (parti al 30%).

La censura è fondata. Ed invero, premesso che il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente quando esista un evidente contrasto tra premessa di un percorso argomentativo e le conclusioni adottate, tale da non consentire il riscontro della necessaria coerenza che deve sussistere tra le parti del procedimento sillogistico posto a base della decisione, non vi è dubbio che la Corte di merito ha trascurato, nel caso di specie, una circostanza invero decisiva, vale a dire la circostanza che l’importo per i congiunti di S. C. liquidato nella misura di Euro 108.460,00 doveva essere gravato dalla decurtazione nella misura del 70% in ragione della responsabilità nel sinistro a carico della stessa Simona, per cui era stato sostanzialmente ingiusto da parte del Giudice di primo grado risarcire ai ricorrenti (che hanno perduto due figlie/sorelle) l’importo di appena Euro 361.520,00. Ora, l’omessa considerazione o comunque la sottovalutazione di tale circostanza (vale a dire, la corresponsabilità di C.S. nella misura del 70% a fronte dell’assoluta mancanza di responsabilità da parte delle due ragazze trasportate) inficia la correttezza del ragionamento svolto dai giudici di seconde cure evidenziandone l’indubbia incongruenza e determinandone una sostanziale infondatezza. Ne consegue che la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, per cui la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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