Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25220 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4673-2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIA MARGHERITA PESSIONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5285/2012 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 31/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo,

assorbito il resto;

udito l’Avvocato Patrizia OLIVA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PESSIONE Fulvia M., difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ricorre contro la prefettura di Torino per la cassazione della sentenza del tribunale di Torino che, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui avanzata avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino concernente la violazione del disposto dell’art. 193 C.d.S., comma 2; violazione ascritta al C. per avere il medesimo circolato sul territorio italiano con un veicolo munito di targa temporanea tedesca nonostante che tale veicolo non provenisse direttamente dalla Germania a fini di importazione.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto che, in virtù dell’accordo transfrontaliero di reciprocità tra Italia e Germania del 22.10.93, entrato in vigore l’1.1.94 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15.4.94) e della successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 692/M383 del 10 marzo 2004, la circolazione sul territorio italiano dei veicoli con targa temporanea tedesca dovesse ritenersi ammessa alla sola condizione che tali veicoli “provengano, a fini di importazione, direttamente dalla Germania, come ancora ribadito con la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004” (pag. 5 della sentenza); condizione, argomenta il Tribunale, non ricorrente nella specie, nella quale doveva ritenersi provato che l’opponente facesse uso di targhe temporanee tedesche “per circolare sul territorio nazionale e non al fine della mera importazione del mezzo” (ancora pag. 5 della sentenza).

Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi.

Con il primo si censura l’errore in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo – contro il disposto del menzionato accordo italo-tedesco di reciprocità del 22.10.93 – che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca sia consentita solo alla condizione che i veicoli provengano, a fini di importazione, direttamente dalla Germania.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso disattendendo il motivo di appello con cui l’odierno ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia del primo giudice tanto sulla domanda con cui egli aveva chiesto accertarsi che al momento della contestazione il veicolo da lui condotto era dotato della richiesta immatricolazione e della carta di circolazione, quanto sulla domanda di risarcimento dei danni derivati dal fermo macchina.

Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese effettuata dal tribunale in favore della Prefettura, lamentando il superamento dei massimi tariffari.

La prefettura di Torino ha depositato controricorso.

Avviato alla discussione in sede camerale ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza riservata all’udienza del 20 gennaio 2017 e, quindi, chiamato alla pubblica udienza del 19 giugno 2017, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che la circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/3/449/123/2/27/3 del 31.10.03, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 692/M383 del 10.3.04 e la circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16.6.04 si occupano, la prima offrendo una soluzione negativa e le altre due offrendo una soluzione positiva, della questione se le “targhe di breve termine” in uso in Germania dal 1.5.98 potessero essere equiparate, ai fini della circolazione in Italia, alle c.d. “targhe rosse per singolo utilizzo destinate agli utenti privati”, le sole espressamente contemplate nel suddetto accordo italo – germanico del 22.10.93. Tali circolari riguardano, quindi, l’individuazione del tipo di targa tedesca con la quale si può circolare in Italia, ma non si occupano della definizione del tipo di circolazione che è possibile effettuare in Italia con targa tedesca.

Secondo il tribunale l’unica circolazione consentita è quella a fini di importazione; in altri termini, secondo il tribunale, in Italia si potrebbe circolare con targa temporanea tedesca solo per raggiungere, dal confine, l’importatore che dovrà immatricolare la macchina.

L’interpretazione del tribunale torinese non può essere condivisa, perchè non trova riscontro nel testo dell’accordo italo-germanico che parla di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza gravata e rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino perchè il medesimo verifichi se la circolazione contestata al ricorrente fosse meno riconducibile ad una circolazione per “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”.

Il secondo e terzo mezzo di impugnazione restano assorbiti, giacchè, quanto al secondo, la domanda in relazione alla quale il tribunale avrebbe omesso di rilevare il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado era consequenziale alla domanda rigettata e, quanto al terzo, la regolazione delle spese dei gradi di merito dovrà essere riformulata ex novo in base all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza gravata; rinvia ad altra sezione del tribunale di Torino, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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