Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25220 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 09/10/2019), n.25220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5093-2019 proposto da:

R.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO

22, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE

NICOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.P.P. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Perugia l’11 settembre 2018. Questo decreto ha condannato il Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore della ricorrente, pari ad Euro 875,00, per la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Roma e la Corte di Cassazione. La Corte d’Appello di Perugia ha liquidato Euro 210,00 a titolo di compenso.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014. Il ricorrente espone che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Il ricorso risulta spedito per la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale a mezzo del servizio postale in data 30 gennaio 2019, ma fino alla data dell’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c. (3 luglio 2019) non è stata effettuata dal ricorrente la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, produzione necessaria in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Non può a tal fine tenersi conto delle produzione che il medesimo ricorrente ha eseguito soltanto in data 9 settembre 2019. Ne consegue che, stante la mancata utile produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, neppure essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, 14/01/2008, n. 627; Cass. Sez. 6 – 2, 12/07/2018, n. 18361). Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater del introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 ottobre 2019

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