Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25220 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25220 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Termoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Trionfale 5637, presso lo studio dell’avv. Ferdinando D’Amaro, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti

Ricorrente
Contro

Calamo Giovanni e Calamo Maria Grazia

Intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n
59/2010/01

depositata il 13/5/2010 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Calamo Giovanni e Calamo Maria Grazia contro il Comune di Termoli è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 66/3/2006 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17745/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/11/2013

776 per ICI 1998-2003. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività
difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P_G. ha concluso aderendo alla rela/iOne.

Assume il ricorrente la violazione del d.lgs. 267/2000 laddove la CTR ha ritenuto la carenza
di mandato al difensore in quanto la delibera di giunta autorizzava il Sindaco a stare in giudizio per il I grado.
La censura è fondata alla luce dei principi stabiliti da questa Corte (Sez. L, Ordinanza n.
13968 del 10/06/2010) secondo cui nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via
esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.
Così deciso in Roma, 9/10/2013

dott.

Motivi della decisione

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