Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2522 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4456/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO;

– ricorrente –

contro

C.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LIUZZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 42/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/02/2016 R.G.N. 1028/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A., dipendente di Poste Italiane s.p.a. dal 1/12/1994 con mansioni di addetta al servizio sportelleria e qualifica di operativo di gestione liv. C, adiva il Tribunale di Catania chiedendo dichiararsi illegittimo il provvedimento del 1/1/2004 con cui era stata assegnata la qualifica di addetto senior T&T livello D c.c.n.l. 2003, inferiore rispetto a quella in precedenza posseduta e adibita a mansioni di ripartizione della corrispondenza, nonchè condannarsi la società alla corresponsione del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla operata dequalificazione, oltre all’annullamento della sanzione disciplinare irrogata in data 6/10/2005.

La convenuta resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.

Il Tribunale accoglieva esclusivamente la domanda intesa alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato, respingendo nel resto le pretese attoree.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza 11/2/2016, accoglieva la domanda della lavoratrice volta a conseguire l’accertamento dell’intervenuto demansionamento e condannava la società al pagamento del risarcimento del danno commisurato alla indennità di cassa e di sportello non percepita, dal 1/1/2004 al di della pronuncia.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Poste Italiane, sulla scorta di due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Resiste con controricorso C.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049,2087 e 2103 c.c., nonchè dell’art. 46 c.c.n.l. 1994.

Ci si duole che il giudice del gravame, dopo aver accertato che il mutamento di mansioni della C. (da quelle di addetta allo sportello a quelle di ripartizione della corrispondenza) era stato legittimamente disposto nel marzo 2002 – perchè non contestato dalla lavoratrice, ed inoltre coerente con le disposizioni del c.c.n.l. 1994 in tema di suddivisione in aree del personale – abbia poi ritenuto illegittima la nuova qualifica attribuita per confluenza nel nuovo sistema contrattuale (liv. D) di cui al c.c.n.l. 2003, senza procedere ad una valutazione, in concreto, della disomogeneità effettiva delle mansioni svolte prima e dopo il marzo 2002.

Sotto altro profilo, prospetta violazione dell’art. 2103 c.c., deducendo che “ai fini della salvaguardia della professionalità del lavoratore, occorre raffrontare non già il contenuto delle mansioni svolte nel corso della carriera professionale, bensì esclusivamente quelle espletate subito prima e subito dopo l’affermato mutamento e relativo demansionamento”.

L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, nel giudizio di equivalenza fra i compiti assegnati alla lavoratrice a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva (1/1/2004), sarebbe stato di aver valutato il contenuto delle mansioni svolte in successione nella vigenza del c.c.n.l. 1994, piuttosto che di quelle espletate dal marzo 2002 al dicembre 2003.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte distrettuale nel proprio iter motivazionale, si è collocata nell’alveo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui (vedi Cass. S.U. 24.11.2006 n. 25033) la contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dell’art. 2103 c.c., comma 1, vigente ratione temporis è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata del citato art. 2103 c.c., comma 2.

Anche in numerosi successivi approdi, si è rimarcato come tale principio non possa in ogni caso compromettere la garanzia prevista dall’art. 2103 c.c., che opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale.

Si è infatti con condivisibile approccio, affermato che il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un’effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (V., tra le altre, Cass. 3.2.2015 n. 1916, Cass. 25.9.2015 n. 19037, Cass. 4.3.2014 n. 4989, Cass. 14.6.2013 n. 15010).

Nello scrutinio attinente al corretto esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro è, dunque, necessario accertare che le nuove mansioni conferite siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, ed in coerenza coi dettami di cui all’art. 2103 c.c., il cui baricentro, (come affermato da Cass. cit. S.U. n. 25033/2006) è dato proprio dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro.

La Corte di merito non ha vulnerato i suesposti principi avendo, sia pur con sintetica motivazione, valorizzato ai fini considerati, la competenza professionale acquisita dalla ricorrente nel corso della propria storia lavorativa, nel cui contesto indubbia valenza preminente aveva assunto lo svolgimento delle mansioni di addetta allo sportello, espletate sin dal 1984.

In tal senso, ha colto il cuore dell’insegnamento di questa Corte, che nella esigenza di garanzia e di sviluppo del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore secondo l’accezione dinamica descritta, ha individuato il nucleo essenziale della tutela predisposta dalla disposizione codicistica disciplinante l’esercizio dello jus variandi, nella versione di testo pro tempore vigente.

La relativa statuizione, conforme a diritto per quanto sinora detto, resiste, dunque, alla censura all’esame.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1218,1223 e 1460 c.c., nonchè dell’art. 36 Cost..

Ci si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto in favore della lavoratrice il risarcimento del danno in misura pari alle indennità di cassa e di sportello dal 1/1/2004 in assenza di richiesta di attribuzione delle corrispondenti mansioni.

4. Anche tale censura va disattesa.

La causa petendi della domanda formulata dalla lavoratrice era costituita dal risarcimento del danno risentito per effetto della dequalificazione disposta a far tempo dal 1/1/2004, ed in coerenza con l’accertamento della violazione posta in essere da parte datoriale, della disposizione codicistica disciplinante l’esercizio dello jus variandi, il giudice del gravame ha proceduto alla liquidazione del danno risentito dalla ricorrente, secondo il principio equitativo, enunciando il criterio adottato ed individuato nelle somme mensili non percepite a titolo di indennità di sportello e di cassa, nel periodo controverso.

In tal senso, si è conformato ai principi affermati da questa Corte secondo cui in caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicchè per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione (vedi ex plurimis, Cass. 12.6.2015 n. 12253).

5. Conclusivamente, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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