Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2522 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20360/2008 proposto da:
F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 23 5, presso l’avvocato DI GIOIA
Giulio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
10/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2 009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 10 gennaio 2008, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor F.A., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in anni due e mesi otto) il danno non patrimoniale in Euro 400,00, e liquidò le spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, in complessivi Euro 800,00 (Euro 300,00 per diritti e Euro 500,00 per onorari), oltre alle spese generali e agli accessori.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la Signora R.M. con atto notificato in data 4 aprile 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.
L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura per vizio di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la Corte Territoriale irragionevolmente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, applicando un criterio, di Euro 150,00 per anno eccessivamente riduttivo rispetto ai minimi applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il motivo è fondato. La riduzione operata dalla corte territoriale, senza alcuna motivazione, eccede i limiti della discrezionalità utilizzabile in questi casi.
L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente dell’equa riparazione, per il periodo d’irragionevole ritardo già stabilito dalla corte territoriale, di complessivi Euro 2.000,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 917,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 408,00 per diritti, per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come già disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 2.000,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:
per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 917,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 408,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola;
per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010