Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2522 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2522 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 11198/2014 proposto da:
Moretti Alessandro, Pizzichelli AnnaMaria, elettivamente domiciliati
in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell’avvocato
Palmitessa Maria Innocenza, che li rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrenti contro
Banca Mediolanum S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tmpore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal De Luca
n.22, presso lo studio dell’avvocato Siggia Fabrizio, che la
rappresenta e difende

unitamente all’avvocato

giusta procura in calce al controricorso;

Danisi Ignazio,

Data pubblicazione: 01/02/2018

-controricorrente nonchè contro

Consales Caterina;

avverso la sentenza n. 5790/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Suprema
Corte voglia rigettare il ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

La Corte,
Premesso:
che Alessandro Moretti e Anna Maria Pizzichelli hanno proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Roma depositata il 28/10/2013;
che Banca Mediolanum ha depositato controricorso;
Rilevato:
che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso,
sottoscritto dal difensore personalmente ed anche per i ricorrenti,
munito dei relativi poteri;
che Banca Mediolanum ha accettato la rinuncia agli atti;
che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della
controricorrente;
2

– intimata –

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (vedi
ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q.M.

Così deciso in Roma, in data 13 ottobre 2017

dichiara l’estinzione del giudizio.

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