Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25219 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N.M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato

MASTROBUONO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

U.G.F. Assicurazioni S.p.A. (OMISSIS), (già Compagnia

Assicuratrice Unipol s.p.a. che ha incorporato per fusione la “AURORA

ASSICURAZIONI SPA” in persona del legale rapp.te pro tempore,

Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

D.S. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato VENTURELLI

NURI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, D.N.M.R. (OMISSIS);

– Intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2009; R.G.N. 9638/2001 ed al n. 9850/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega;

udito l’Avvocato NURI VENTERELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso riunisce i ricorsi e chiede

inammissibilità o rigetto del ricorso principale e inammissibilità

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’avv. F.A., premesso che in data (OMISSIS) era stato violentemente investito mentre attraversava la strada dall’autovettura condotta dal proprietario D.S., assicurata con la Meie Assicurazioni S.p.a, aggiungeva di aver subito in conseguenza del sinistro gravissime lesioni personali con postumi permanenti. Ciò premesso, conveniva in giudizio il D. e la S.p.a Meie per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, il Tribunale di Roma condannava le parti convenute a pagare all’attore la somma di L. 1.845.920.000 oltre interessi e svalutazione. Avverso tale decisione proponevano appello con atti separati sia il D. sia la Meieaurora Spa ed in esito ai giudizi riuniti, in cui intervenivano la Aurora Assicurazioni, quale società incorporante la Meieaurora, e D.N.M.R., quale erede del F., la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 7 aprile 2009, in parziale accoglimento delle impugnazioni, dichiarava il concorso di colpa del D. e del F., rispettivamente nella misura del 60% e del 40%; riduceva per l’effetto la condanna del D. e dell’assicuratore nella misura del 60% di quanto liquidato, previa correzione dell’importo di L. 1.845.920.000 in L. 1.926.676.000 in quanto frutto di errore materiale. Avverso la detta sentenza la D. N. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso la UGF Assicurazioni Spa ed il D., che ha proposto ricorso incidentale.

Entrambi i controricorrenti hanno depositato infine memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve farsi presente che il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Sempre in via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Passando all’esame della prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, deve premettersi che la censura, articolata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè per violazione di legge, si fonda sulla considerazione che la Corte di appello avrebbe sbagliato nel ritenere il concorso di colpa del pedone F.A.. Il convincimento del giudice di secondo grado, basato sulla premessa che il F. avesse appena iniziato, e non stesse invece ultimando, l’attraversamento della strada, si fonderebbe infatti su elementi che ” non sono idonei e neppure sufficienti per convalidare la decisione assunta perchè non si può assolutamente escludere che la posizione dell’avv. F. dopo l’investimento e le avarie del mezzo investitore potessero o possano riferirsi al completamento e non all’inizio dell’attraversamento…”.

La seconda doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata per violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 168 bis, 347 c.p.c., si fonda sulla tesi che il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale per tardività, in quanto effettuato in un termine inferiore a 20 giorni rispetto alla data di comparizione fissata nell’atto di citazione in appello, trascurando che l’appello incidentale doveva essere ritenuto invece tempestivo in relazione al fatto che l’effettiva udienza fu tenuta successivamente. L’unica doglianza, svolta dal ricorrente incidentale, che non contiene indicazione delle norme violate, è rivolta infine a censurare la sentenza impugnata per “erronea e contraddittoria motivazione. Erronea applicazione di principio di legge. Erronea determinazione del risarcimento dovuto all’avv. F..”.

Tutto ciò premesso, inette conto di sottolineare che nessuna delle censure proposte dai ricorrenti, principale ed incidentale, risulta accompagnata da quesito di diritto o da momento di sintesi. Ne deriva che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 – nella specie, la sentenza è stata depositata il 7 aprile 2009 – i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò posto, dovendo escludersi che la norma di cui all’art. 366 bis citato possa essere interpretata nel senso che il quesito di diritto o il momento di sintesi possano desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, i ricorsi in esame, privi dei requisiti richiesti, devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Sussistono giusti motivi per compensare fra le due parti ricorrenti le spese di questo giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, consegue la condanna della D.N. al pagamento, nei confronti della S.pa. U.G.F. Assicurazioni, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese tra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali, in favore dell’UGF Assicurazioni S.P.A, che liquida in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA