Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25219 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25219

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14248/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BARONI;

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4 (TEL

06.3724212), presso lo studio dell’avvocato LORENZO GIUA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 538/2013 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 11/01/2013;

udite le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto la

trasmissione al Primo Presidente per le assegnazioni alle Sezioni

Unite;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.C. ha proposto opposizione davanti al giudice di pace di Roma, nei confronti di Roma capitale e di Equitalia sud s.p.a., avverso 14 cartelle esattoriali e i verbali presupposti, relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per mancata notificazione dei verbali e delle cartelle.

2. – Con sentenza depositata il 27/09/2011 il giudice di pace ha accolto l’opposizione e dichiarato l’estinzione delle sanzioni, rilevando che i verbali di contravvenzione non erano stati notificati e che le notifiche delle cartelle di pagamento erano nulle per mancata attestazione dell’assenza delle persone indicate dalla legge quali consegnatari, per mancata attestazione dell’avvenuta ricerca e per omessa spedizione al destinatario della raccomandata dell’effettuata notifica al portiere.

3. – Equitalia sud s.p.a. ha proposto appello, rigettato dal tribunale di Roma con sentenza depositata l’11/1/2013 in quanto non era stata fornita la prova della rituale notifica, posto che per le notifiche per posta delle cartelle esattoriali non era in atti menzione della spedizione della raccomandata, imposta in caso di assenza del destinatario.

4. – Equitalia sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. B.C. ha resistito con controricorso. Roma Capitale si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 23309 depositata il 31/10/2014 questa corte ha disposto il rinvio a pubblica udienza. Entrato in vigore il rito di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il procedimento è stato avviato nuovamente alla trattazione camerale, in prossimità della quale Equitalia Sud s.p.a. ha depositato ulteriore memoria. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Equitalia sud s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39. La ricorrente sostiene:

– che la notifica degli atti di riscossione da parte dell’agente per la riscossione è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

– che, in applicazione di tale disciplina, ai sensi del D.M. 9 aprile 2001 (artt. 32 e 39) è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, la consegna del plico al domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale;

– che ai sensi dell’art. 39 del predetto D.M. sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, anche il portiere.

Pertanto il tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la spedizione di una raccomandata di avviso al destinatario di avvenuta notifica. Di conseguenza, stante la legittimità della notifica, l’opposizione, proposta oltre i 30 giorni da essa, doveva essere dichiarata inammissibile per tardività.

1.1. Rileva la corte che del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, è rubricato “Notificazione della cartella di pagamento” e prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

1.2. Con riferimento a tale modalità di notifica, questa corte ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949 del 24/07/2014, la quale ha specificato che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta; v. anche Cass. n. 12083 del 13/06/2016 che, in applicazione dell’anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).

1.3. Nelle sue conclusioni, il procuratore generale sottolinea come, ad altri fini (decorrenza di termini di impugnazione dell’atto notificato riferiti alla notifica quale dies a quo), alcune decisioni di questa corte abbiano proposto applicazioni analogiche del regime di cui alla L. n. 890 del 1982, per regolare gli effetti della notifica di cui all’art. 26 a mezzo posta, esclusa invece agli effetti di quanto innanzi. Nel prendere atto di tanto, ad avviso del collegio le predette decisioni – avendo appunto altro oggetto – non inficiano l’orientamento consolidato sul tema del decidere, per cui su di esso non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.

1.4. Ciò posto – e a prescindere dal riferimento operato dalla ricorrente al decreto del ministero delle comunicazioni 09/0412001, recante “approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, la cui disciplina non è stata innovata per quanto rileva dalla successiva regolamentazione postale, avuta presente in precedenti pronunce e costituita ratione temporis dal decreto del ministro dello sviluppo economico 01/10/2008 (recante “approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale”), cui è succeduta la Delib. 20 giugno 2013, 385/13/CONS, dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni – è evidente che, affermando in maniera per quanto detto ferma questa corte che la notifica è regolata dalle disposizioni concernenti l’invio delle raccomandate postali e non dal codice di rito civile o dalla L. n. 890 del 1982, concernente le notifiche postali effettuate dall’ufficiale giudiziario, emerge come il giudice di appello abbia violato le disposizioni richiamate nel motivo di ricorso laddove ha confermato la statuizione del primo giudice in merito alla invalidità della notifica delle cartelle esattoriali, eseguita mediante consegna dell’atto al portiere da parte dell’agente postale, per la mancanza della spedizione di un non previsto avviso di avvenuta notifica al destinatario (v. di nuovo Cass. n. 12083 del 13/06/2016).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, nonchè la violazione del D.M. Giustizia n. 140 del 2012, in materia di compensi forensi. La ricorrente lamenta l’illegittimità della liquidazione delle spese processuali a favore della parte vittoriosa, liquidate dal giudice monocratico del tribunale di Roma nell’importo di Euro 15.000 superiore allo stesso valore della lite, rientrante nello scaglione di cui al D.M. del 2012 da zero a 25.000 Euro, e altresì superiore al compenso massimo previsto dalla normativa vigente e non giustificato da motivazione alcuna. La ricorrente, all’uopo, riporta il calcolo del dovuto in base ai parametri della tabella A e osserva che, anche applicando l’aumento massimo del 60% (da escludere vista la non complessità della lite), avrebbe potuto essere liquidata la somma di Euro 2.480,00 e non quella di Euro 15.000.

2.1. Il motivo è assorbito, in quanto a seguito alla cassazione a pronunciarsi in esito all’accoglimento del primo motivo, il giudice di rinvio dovrà comunque integralmente regolamentare ex novo le spese processuali.

3. Segue dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che – nell’attenersi all’enunciato principio di diritto – regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso e rinvia al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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