Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25219 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25219 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 14086-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’ AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricnrrnte –

2Dla

contro

7626
POLTRONESOFA’

SPA

03613140403,

in

persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE,

Data pubblicazione: 08/11/2013

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SALVINI LIVIA, CORAIN MAURIZIO giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente – ricorrenti incidentali –

TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 13/12/2010,
depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI;
udito l’Avvocato Eugenio De Bonis difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Gabriele Escalar difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

avverso la sentenza n. 8/2011 della COMMISSIONE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14086/11

Ricorrente princ.le: agenzia entrate
Controricorrente e ric.te incid.le condizionato: società Pol-

Oggetto: opposizione ad avviso accertamento,
Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 8/07/10, depositata il 14 febbraio 2011, con la quale, rigettato l’appello principale della medesima, ed accolto l’altro incidentale della società Poltronesofà Spa. contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione, inerente all’avviso di accertamento, relativamente
all’Ires per l’annualità 2004, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il costo d
partecipazione nella società Arredare srl. non poteva essere sottoposto ad un tetto, pena la libertà di impresa; la svalutazione
di magazzino di tale partecipata doveva ritenersi di competenza
dell’anno d’imposizione, e non conseguenza di gestioni passate,
per cui si dovesse provvedere alla deduzione per quote in varie
annualità; i costi cosiddetti di “start up” per l’apertura di punti vendita anche all’estero in franchising erano anch’essi deducibili, e quindi legittimamente dovevano considerarsi tra le immobilizzazioni, e non poste attive; così pure gli altri riguardanti le
prestazioni professionali della società Domus Viva srl., che si
era occupata di tale settore espansivo di commercializzazione.
Poltronesofà resiste con controricorso; a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di quattro motivi, ed ha
depositato memoria.
Motivi della decisione

tronesofà Spa.

2

2. In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai
sensi dell’art. 335 cpc., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.
3. Ciò premesso, pure pregiudizialmente va rilevato che il ricorso ed il controricorso, in modo singolare, sono formulati col

no rispettivamente confezionati, in buona sostanza, col riportarvi grosso modo il contenuto dell’avviso di accertamento; dei ricorsi e delle sentenze dei gradi di merito, così violando la relativa disposizione di legge circa la sommaria esposizione dei fatti
della causa, e l’enunciazione dei motivi che li sorreggono, (improntati cioè alla sufficiente sinteticità), sicché essi sono per
tal verso entrambi inammissibili. Peraltro anche i motivi, in particolare, sono indicati grosso modo mediante il riporto di d
/
atti inerenti ai gradi di merito, sì da apparire, “ic u o

si

formulati in modo piuttosto generico, senza che si possa trarre
compiutamente il senso delle varie censure addotte. Invero, com’è
noto, in tema di ricorso per cassazione, come pure di controricorso, ai fini del requisito di cui agli artt. 366, n. 3 e 370 cod.
proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di
tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui
non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso e controricorso (Cfr. anche
Cass. Sez. U, Sentenze n. 5698 del 11/04/2012, n. 19255 del 2010).
4. Si tratta, com’è agevole notare, di vizio dirimente, che non
consente la delibazione dei motivi addotti a sostegno di entrambi
gli atti di gravame, i quali perciò rimangono assorbiti.
5. Ne deriva che tali ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2

sistema c.d. dell’assemblaggio, per il quale ambo le parti li han-

3

6. Quanto alle spese del giudizio, esse vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili entrambi, e com-

Roma, così deciso il 9, ottobre 2013.

pensa le spese del giudizio.

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