Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28840/2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA PITAGORA 9/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

MARIA LOPRESTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO BONANNO;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3266/2012 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 20.6.2013, il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto da V.V., ha riformato la sentenza del Giudice di Pace n. 4026/2010 che aveva invece respinto il ricorso contro una ordinanza ingiunzione per mancato pagamento di sanzioni derivanti da contravvenzioni al CDS: secondo il giudice di appello, mancava la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione della pretesa

Contro tale decisione la Riscossione Sicilia spa (già SE.RI.T. Sicilia) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due censure.

L’altra parte non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 2 (così testualmente si legge, ndr). Afferma la concessionaria ricorrente che nel giudizio di primo grado era stata esibita la relazione di notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) eseguita dall’agente notificatore il quale aveva anche certificato la firma del destinatario ratificando l’esattezza della relazione di notificazione. Richiama il principio dell’efficacia privilegiata dell’atto ai sensi dell’art. 2700 c.c. e ricorda l’efficacia probatoria delle copie di atti pubblici ex artt. 2714 e 2715 c.c., nonchè la regola del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4).

Il giudice di appello ha fondato la riforma della sentenza di primo grado sulla inidoneità del documento prodotto dal concessionario a valere come atto interruttivo della prescrizione, ritenendolo non valido sotto il profilo della notifica, mentre il ricorso si concentra sul valore probatorio della copia dell’atto pubblico (argomento che la sentenza neppure affronta), senza invece censurare specificamente la motivazione, succinta ma basata su tipici apprezzamenti in fatto: la censura pertanto non coglie nel segno.

1.2 Col secondo motivo si sostiene l’assoluta regolarità degli atti impositivi posti in essere dalla Riscossione Sicilia, richiamandosi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 23e 24 e insistendosi nella legittimità della notifica dell’atto per cui è causa.

Il motivo è anch’esso inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., n. 4).

Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi, come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene proposta perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c. e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. tra le varie, Sez. 6-3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596; sez. 2 sentenza n. 10622/2017, entrambe in motivazione).

Nel caso di specie, la censura si risolve invece in una mera autodifesa della regolarità del proprio operato quale agente della riscossione, senza mai evidenziare non solo la norma che sarebbe stata violata, ma neppure errori o vizi motivazionali della sentenza impugnata, che non viene neppure citata.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza addebito di ulteriori spese (non avendo l’altra parte svolto difese in questa sede).

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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