Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27389/2019 proposto da:

H.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6655/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.M. – cittadino del Bangladesh – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poiché il padre aveva, quale funzionario bancario, frodato clienti della banca ed era sparito, sicché di creditori reclamavano i loro crediti dalla famiglia, compreso lui di appena 12 anni, sicché dovette raggiungere la Libia per lavorare e, da qui dopo circa sei anni, è arrivato in Italia a causa della guerra civile ivi scoppiata.

Il Tribunale di Milano ebbe a rigettare l’opposizione, ritenendo che il racconto reso dal richiedente asilo non era credibile per la parte afferente le riferite minacce rivolte contro di lui, appena dodicenne, dai creditori del padre; osservando che non concorreva situazione socio-politica di violenza generalizzata nel Bangladesh e ritenendo che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva dedotto elementi fattuali che consentissero d’individuare condizioni di vulnerabilità e d’inserimento sociale in Italia.

Avverso detto decreto il H. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’impugnante appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2, 3 e 14, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poiché il Collegio ambrosiano non ha esaminato la situazione socio-politica del suo Paese secondo i criteri dettati dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, ed inoltre ha malamente valutato la credibilità delle sue dichiarazioni in violazione dei parametri indicati dalle norme ritenute violate.

In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale non tenne adeguato conto delle specifiche violenze da lui subite e del generale clima di violenza esistente in Bangladesh associato all’incapacità della Pubblica Autorità di proteggere i propri cittadini.

Quindi il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla sua permanenza in Libia e le vicissitudini a detto soggiorno correlate.

Infine l’impugnante lamenta anche la mancata concessione della protezione umanitaria poiché non valutata la circostanza che egli ha lasciato il suo Paese oramai da oltre sete anni e s’e’ integrato in Italia.

Deve anzitutto osservare la Corte come la proposizione dei motivi di impugnazione appare confusa poiché l’argomentazione critica elaborata non risulta specificatamente correlata all’indicazione del vizio dedotto.

Tuttavia appaiono enucleati due specifici vizi, nonché contestata senza l’indicazione della norma violata anche la statuizione afferente il diniego della protezione umanitaria.

La prima censura svolta risulta generica posto che non si correla con la motivazione esposta dal Collegio ambrosiano ad esito dell’esame partito della specifica situazione personale, siccome allegata in causa dal richiedente asilo.

Difatti il Tribunale ha ritenuto non credibile la parte del racconto reso dall’ H. circa le minacce ricevute da parte dei creditori del padre esponendo puntualmente le ragioni di detta statuizione.

L’argomento critico svolto appare generico poiché limitato alla mera contestazione della statuizione adottata dal Collegio ambrosiano, senza anche l’esposizione di specifiche ragioni a sostegno d’un tanto.

Quanto all’esame della situazione socio-politica interna del Bangladesh, il Collegio ambrosiano ha provveduto ad assumere specifiche informazioni al riguardo, traendole da rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, per concludere che detta situazione non è connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La contestazione mossa con il ricorso si limita alla prospettazione di una diversa situazione senza anche il richiamo a specifici rapporti di Organismi internazionali a supporto – Cass. sez. 1 n. 26728/19; mentre con relazione al pericolo specifico paventato in caso di rimpatrio, il ricorrente si limita a richiamare le sue dichiarazioni, nonostante siano state ritenute motivatamente non credibili dal Tribunale.

Con relazione al denunziato omesso esame, il fatto rilevante in questione viene individuato nell’omessa istruttoria circa le sue condizioni di vita durante il lungo soggiorno in Libia.

Tuttavia la denunzia non risulta supportata dall’indispensabile indicazione – ai fini della specificità della censura – dell’avvenuta allegazione di dette modalità di vita e delle relazioni amicali o familiari costruite in detto Paese ovvero dalla ragione di eventuale rimpatrio verso la Libia, sicché in difetto di ciò alcun onere aveva il Collegio ambrosiano di indagare al riguardo.

Infine il cenno critico al diniego della protezione umanitaria – privo financo dell’indicazione del vizio di legittimità dedotto al riguardo – si compendia nella mera prospettazione del tempo scorso dalla partenza dal suo Paese e nell’apodittica affermazione di essersi integrato in Italia.

Tuttavia in detta argomentazione critica non risulta articolato il minimo confronto con la motivazione puntuale adotta dal Collegio ambrosiano al riguardo, con conseguente inammissibilità.

Difatti il Tribunale ha puntualmente posto in evidenza come il ricorrente non era dedito a lavoro, bensì ancora ospite in certo d’accoglienza, e come non concorrevano condizioni di vulnerabilità sia oggettiva che soggettiva, una volta ritenuta la non credibilità del racconto circa le minacce ricevute dai creditori paterni.

Inoltre il Collegio milanese ha anche espletato il giudizio comparativo e messo in evidenza la sua giovine età e come in Patria il ricorrente comunque può anche far affidamento sul sostegno dei nonni.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni poiché non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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