Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 10/11/2020), n.25218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28909-2015 proposto da:

CONSECUR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO ARAGIUSTO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2015, R.G.N. 523/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.6.2015, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da 370 steward assunti da Consecur s.r.l. per lo svolgimento del servizio di vigilanza allo stadio in occasione della partita di calcio (OMISSIS) disputata a (OMISSIS) il (OMISSIS) e aveva conseguentemente rigettato l’opposizione proposta dalla datrice di lavoro nei confronti del verbale di accertamento con cui l’INAIL le aveva contestato il mancato pagamento dei relativi premi;

che avverso tale pronuncia Consecur s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 70 nonchè errata interpretazione del D.M. 8 agosto 2007, emanato in attuazione della L. n. 41 del 2007, e comunque omessa, insufficiente e illogica motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione resa nell’ambito del servizio di c.d. stewarding fosse da considerarsi intrinsecamente subordinata, in ragione dell’assenza di autonomia organizzativa e dell’assoggettamento al potere direttivo e di controllo, che implicava l’inserimento dei prestatori nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale deciso la controversia basandosi unicamente sulle risultanze del verbale ispettivo, siccome confermate da uno degli ispettori verbalizzanti, senza dare ingresso alle sue richieste istruttorie;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito tenuto conto che il rapporto aveva avuto durata limitata ad un giorno;

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019, nonchè, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., Cass. n. 13395 del 2018);

che, nella specie, il primo e il secondo motivo di censura incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono in realtà di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto circa la sussistenza, in specie, dei tratti caratterizzanti la prestazione di lavoro subordinato dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo;

che, anche volendo riqualificare i motivi in esame in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 23940 del 2017), le censure sarebbero comunque inammissibili ex art. 348-ter c.p.c., u.c., trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di merito e non avendo parte ricorrente nè allegato nè tampoco dimostrato che le ragioni di fatto addotte dal secondo giudice rispetto al primo fossero differenti (Cass. nn. 26774 del 2016, 20994 del 2019);

che per tale ultima ragione deve reputarsi parimenti inammissibile anche il terzo motivo;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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