Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25218 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18462-2012 proposto da:
TECHNOPOLYMERS S.R.L., in persona del Liquidatore
pro tempore, e MOSTI PAOLO, personalmente e nella
qualità di liquidatore della predetta Società,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 88, presso l’avvocato ARILLI GIOVANNI,
2013
1454

rappresentati e difesi dall’avvocato FERRARA
GIANCARLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 08/11/2013

CARIPARMA S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO &
INDUSTRIA S.P.A., FALLIMENTO TECHNOPOLYMERS S.R.L.;
– intimati –

Nonché da:
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., nella

Popolare Commercio e Industria Scarl, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VILLINI
15, presso l’avvocato CAPRINO GAETANO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

TECHNOPOLYMERS S.R.L., in persona del Liquidatore
pro tempore, e MOSTI PAOLO, personalmente e nella
qualità di liquidatore della predetta Società,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 88, presso l’avvocato ARILLI GIOVANNI,

qualità di cessionaria dei rapporti della Banca

rappresentati e difesi dall’avvocato FERRARA
GIANCARLO, giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controrícorrente al ricorso incidentale contro

CARIPARMA S.P.A., FALLIMENTO TECHNOPOLYMERS S.R.L.;

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- intimati

avverso la sentenza n. 2627/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIANCARLO
FERRARA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per

la

controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato PATRIZIA FARINELLI, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, l’accolgimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e rigetto
dell’incidentale.

Dott. ANTONIO DIDONE;

3

Svolgimento del processo

_

1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il
20.12.2011, ha dichiarato il fallimento della s.r.l.
Technopolymers – rimasta contumace – su istanza della

s.p.a.
Il liquidatore della società fallita ha proposto reclamo
eccependo, in rito, la nullità della sentenza per omessa
audizione della società debitrice in violazione dell’art.
15 1. fall.
La Corte di Appello, ritenuta sussistente la violazione
di legge dedotta e la conseguente nullità del giudizio,
dichiarò la nullità della sentenza emessa dal tribunale,
rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art.
.

354 c.p.c. e compensando le spese processuali.
Ha osservato la Corte di appello che dagli atti risultava
quanto segue:
– all’udienza del 26.10.2011 il Tribunale, verificata
l’infruttuosità della notifica dell’istanza di fallimento
e decreto di fissazione della prima udienza alla società
debitrice, fissava nuova udienza per l’audizione di
quest’ultima al 14.12.2011 e disponeva la rinnovazione
della convocazione abbreviando a cinque giorni prima
dell’udienza il termine per la notifica;

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Banca Popolare Commercio Industria s.p.a. e di Cariparma

- il plico degli atti da notificare è stato consegnato
dalla ..difesa della creditrice Banca Popolare Commercio
e Industria all’Ufficiale Giudiziario di Milano il 25
novembre 2011 e da questo inoltrato all’Autorità Centrale
Principato

di Monaco ai sensi della Convenzione

dell’Aja del 1965;
– il giorno 5.12.2011 il plico è pervenuto all’Autorità
Centrale del Principato di Monaco, Direction Des Services
Judiciaires;
– quindi, è stato rimesso dall’Autorità Centrale alla
Direzione della Pubblica Sicurezza in data 6.12.2011;
– dalla nota del 7.12.2012, prodotta dal reclamante,
risulta che la Polizia locale lo ha convocato presso
l’ufficio per la giornata del 14.12.11 indicando la
necessità di ritirare un atto giudiziale;
infine,

dall’attestazione

notifica,

di

compilata

dall’Autorità di Pubblica Sicurezza monegasca, risulta la
materiale consegna dell’atto al sig. Mosto in data
20.12.2011.
L’insieme degli elementi sopra esaminati, secondo la
Corte

di merito,

portava

a

concludere

che

la

notificazione dell’istanza di fallimento e della
convocazione per l’udienza del 14.12.2011 non si era
perfezionata nel termine assegnato dal giudice, termine
che scadeva il 9.12.2011.
5

del

1.1.- Ricorre per cassazione il liquidatore della società
fallita formulando due motivi.
Ha proposto impugnazione incidentale l’intimata Banca
Popolare Commercio e Industria s.p.a., costituitasi con

Il ricorrente principale ha resistito con controricorso
al ricorso incidentale.
Non hanno svolto difese la curatela fallimentare e la
s.p.a. Cariparma.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 354
c.p.c. e 18 1. fall.
Lamenta che erroneamente la corte di merito abbia rimesso
la causa al giudice di primo grado invece di limitare la
propria pronuncia alla dichiarazione di nullità della
sentenza dichiarativa di fallimento.
Invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale
«il giudice d’appello, il quale, in esito ad opposizione
contro la declaratoria di fallimento, rilevi e dichiari
la nullità di questa (nella specie, per mancata audizione
del fallito), non deve rimettere gli atti al tribunale
fallimentare, dato che quella nullità travolge l’intera
procedura, mentre una nuova dichiarazione di fallimento
resta consentita solo sulla base del riscontro dei
6

controricorso.

prescritti

presupposti

alla

data

della

relativa

pronuncia» (Sez. l, Sentenza n. 7760 del 02/08/1990).
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

3.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente
incidentale denuncia la violazione degli artt. 5, 6 e 16
della Convenzione dell’Aja del 15.11.1965, 5 e 7 della
relativa legge di ratifica 6.2.1981, 142 e 149 c.p.c.
nonché vizio di motivazione e lamenta che erroneamente la
corte di merito abbia tenuto conto della data del ritiro
dell’atto da parte del liquidatore anziché di quella del
perfezionamento delle formalità (5.12.2011, data di
trasmissione dell’atto alla “Direction des Services
Judiciaires” di Monaco e al Procuratore Generale di
Monaco ovvero 6.12.2011, data di arrivo al “Parquet
Géneral de Monaco”) indipendentemente dalla data
dell’effettivo ritiro dell’atto medesimo.
3.1.-

Va

preliminarmente

rilevata

l’infondatezza

dell’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata
dalla resistente, posto che il termine ridotto previsto
per la ricorribilità in cassazione in materia di
dichiarazione di fallimento, non incide sul termine per
il deposito del ricorso, essendo correlato ad una

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disposta compensazione delle spese processuali.

espressa previsione del termine breve e non ad una norma
che disponga la riduzione dei termini alla metà.
3.2.- L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato.
Invero, l’interpretazione delle disposizioni di cui è

ricorrente incidentale, facendo decorrere i termini per
la tutela in giudizio del destinatario da un momento
anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui
notificato, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., per il non ragionevole bilanciamento tra gli
interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i
rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio,
e quelli del destinatario, in una materia nella quale,
invece,

le garanzie di difesa e di tutela del

contraddittorio devono essere improntate a canoni di
effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità
di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente
assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890
del 1982 (arg. da Corte cost., n. 3 del 2010).
Appare evidente che la soluzione propugnata dalla parte
ricorrente incidentale contrasti proprio con quelle
esigenze di conoscenza reale ed effettiva richiamate
dalla cennata pronuncia. Invero, proprio la lett. a)
dell’art. 16 della Convenzione attribuisce rilievo (ai
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denunciata la violazione nel senso sostenuto dalla

fini di eventuale rimessione in termini) alla concreta
<>, in difetto di colpa.
Talché correttamente la corte di merito ha ritenuto

(14.12.2012) per il quale il liquidatore della società
ricorrente era stato convocato presso l’ufficio di
Polizia

locale

per

il

ritiro

dell’atto,

così

realizzandosi la <> (Corte cost. 3 marzo 1994,
n. 69, in motivazione).
4.- Il ricorrente principale richiama la giurisprudenza
di questa Corte (ord. n. 18762/2011) la quale ha
ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza meno
recente secondo la quale l’accertata nullità del
procedimento prefallimentare per violazione dell’art. 15
l. fall. non comporta la rimessione degli atti al primo
giudice.
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale ultima
pronuncia – già disattesa da questa Sezione
17205/2013)

(n.

– perché è fondata su argomenti che
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perfezionato il procedimento notificatorio il giorno

valorizzano la peculiarità dell’abrogato procedimento di
dichiarazione del fallimento, strutturalmente e
funzionalmente diverso da quello regolato dalle norme
vigenti, in quanto caratterizzato dalla duplicità di fasi

abrogato e opposizione a cognizione piena ex art. 18 1.
fall. abrogato).
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte «anche nel procedimento camerale, in difetto di
diversa previsione di legge, opera la regola per cui il
giudice del reclamo deve decidere nel merito, pure se
riscontri vizi nel procedimento, in ossequio al principio
di conversione delle nullità in motivi di impugnazione,
fatte salve, tuttavia, le ipotesi tassativamente previste
dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra cui, l’ipotesi
di violazione del contraddittorio. (Sez. 1, Sentenza
n. 4037 del 21/03/2001; conf.: Cass. 2260/1985). Talché
l’inapplicabilità dell’art. 354 c.p.c. non può discendere
dalla natura di reclamo del procedimento di gravame.
Né può farsi riferimento – come pure ritiene parte
autorevole della dottrina – al disposto di cui all’art.
22 1. fall. per arguirne che quella disciplinata da tale
norma costituirebbe l’unico caso di rimessione della
causa al primo giudice, giustificata dal disposto di cui

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del primo grado (fase sommaria ex art. 15 1. fall.

all’art. 23 1. fall., che il individua il tribunale e non
la corte di appello come organo del fallimento.
Anzi, l’art. 22 1. fall. costituisce espressione di un
principio generale (nell’ambito della procedura

proprio per la particolarità innanzi segnalata (ossia,
perché l’organo della procedura è il tribunale non la
corte di appello).
Talché, in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non
precluda la rinnovazione della dichiarazione di
fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il
giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al
primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli,
provvede sull’istanza di fallimento.
Nell’ipotesi qui considerata, infatti, a differenza di
quella disciplinata dall’art. 22 1. fall. esiste già una
dichiarazione di fallimento e, dunque, un tribunale
competente per lo svolgimento della procedura
concorsuale.
5.- Anche la censura relativa alle spese è infondata,
avendo la corte di merito adeguatamente giustificato la
decisione sottolineando la natura meramente processuale
del motivo di revoca del fallimento, peraltro dovuta ad
irregolarità non imputabile al creditore istante, il

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fallimentare) “speciale” rispetto all’art. 354 c.p.c.

quale aveva iniziato

tempestivamente il procedimento

notificatorio.
Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello
incidentale compensando le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
ottobre 2013

delle spese del giudizio di legittimità.

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