Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25218 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 08/10/2019), n.25218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21656/2018 proposto da:

LANIFICIO FEDORA SRL, IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO in

persona del Liquidatore Dott.ssa R.M.L., domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA ARGIOLAS;

– ricorrente –

contro

SACE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMMERCIO ESTERO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato e notificato nel 2015, SACE S.p.a. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, Lanificio Fedora S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo al fine di sentire accertata la natura privilegiata D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9, di un proprio credito vantato nei confronti della società.

A fondamento della propria pretesa espose: di svolgere attività di assicurazione e garanzia dei rischi a cui sono esposti gli operatori nazionali nel processo di internazionalizzazione, anche attraverso il rilascio di garanzie controgarantite dallo Stato italiano per il mancato rimborso di finanziamenti, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 6, conv. con L. n. 326 del 2003, art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 11 quinquies, D.L. n. 35 del 2005, conv. con L. n. 80 del 2005; che il credito in questione si fondava sulla garanzia che aveva prestato a favore di Lanificio Fedora, relativamente ad un mutuo stipulato dalla resistente con Banca Intesa; che a fronte del mancato adempimento di Lanificio Fedora nei confronti della banca si sarebbe trovata costretta a versare a favore dell’istituto di credito la somma di Euro 850.000, surrogandosi in tutti i diritti e le azioni nei confronti dell’impresa beneficiaria; che essa aveva poi revocato il sostegno alla società garantita ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 3; che in seguito all’apertura della procedura concorsuale nei confronti di Lanificio Fedora, aveva chiesto al liquidatore e al commissario giudiziale, senza esito positivo, che il proprio credito fosse riconosciuto come privilegiato ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, assumendo che la disposizione era applicabile nel caso di specie, giacchè riferibile a tutti tipi di sostegno pubblici, compreso le prestazioni di garanzia.

Si costituì in giudizio la convenuta, la quale chiese il rigetto del ricorso avversario sostenendo l’inapplicabilità del privilegio speciale.

Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter del 4.10.2016, respinse il ricorso, dichiarando la natura chirografaria del credito vantato da SACE.

Il giudice di prime cure affermò:

– che il privilegio speciale di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, aveva, come ogni altro privilegio, a carattere tassativo ed eccezionale;

– che pertanto poteva applicarsi solo all’ipotesi di finanziamenti pubblici direttamente erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 e non anche all’ipotesi di garanzie su prestiti concessi da soggetti terzi;

– che nel caso di specie SACE aveva prestato una garanzia su mutuo concesso da Banca Intesa al Lanificio Fedora ai sensi del D.Lgs. n. 143 del 1998, che non operava alcun riferimento al D.Lgs. n. 123 del 1998 ed anzi prevedeva una diversa modalità di recupero del credito (surroga nel rapporto garantito, anzichè iscrizione a ruolo del credito come stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1998);

– che quindi, essendo il credito di SACE effetto della surroga nel rapporto garantito a seguito dell’escussione della garanzia prestata, la natura di tale credito non poteva che essere la stessa del credito principale garantito, quindi chirografaria.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 22/2018, depositata il 9 gennaio 2018.

Secondo la Corte territoriale:

– nonostante il tenore letterale del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, che concede il privilegio solo ai crediti restitutori nascenti dai finanziamenti (ovvero erogazioni dirette di denaro), la norma è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto la causa del credito è la stessa per tutti tipi di intervento di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998 e dunque non vi è motivo di escludere dal privilegio in questione il credito derivante dall’escussione della garanzia prestata;

– non rileva in senso sfavorevole all’appellante la qualificazione della domanda come surroga e non come azione di regresso (mai espressamente richiamata nel ricorso introduttivo), non essendo paradossale attribuire al garante SACE un privilegio non riconosciuto alla banca mutuataria, attesa la natura diversa dei relativi crediti e ben potendosi riconoscere una situazione di maggior favore al garante che agisce in funzione di un interesse pubblico e il cui intervento ha determinato in concreto la banca a concedere il mutuo;

– nessun rilievo può avere l’assenza, nella richiesta a Lanificio Fedora ed anche nella convenzione tra SACE e Banca Intesa, del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, atteso che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., i privilegi sorgono ex lege e non per volontà delle parti e che nel caso di specie non vi è dubbio che la garanzia concessa da SACE, costituisca un intervento a norma del D.Lgs. in questione, autorizzato dal D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 2, rientrando certamente nell’ampia nozione di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 1.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, Lanificio Fedora S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.

3.1. Resiste con controricorso SACE – Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1949 e 1950 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado dichiarato inammissibile il mutamento delle ragioni della domanda formulata in appello da SACE (regresso anzichè, come in primo grado, surrogazione) e per aver ritenuto irrilevante la qualificazione della domanda sebbene la surrogazione precluda il riconoscimento al fideiussore di un privilegio non riferibile anche il creditore garantito.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1949,1950,2745 e 2747 c.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, riconosca il privilegio ai crediti da restituzione di ogni forma di intervento prevista dal predetto decreto anzichè alle sole contribuzioni dirette in denaro in favore del soggetto beneficiario, con esclusione degli altri interventi previsti dalla normativa in esame, tra cui la concessione di garanzia.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, nonchè della L. Fall., artt. 61,62,168 e 169, per non avere il giudice dell’appello ritenuto contrastante con la disciplina del concordato preventivo il riconoscimento a favore del fideiussore di un privilegio non vantato dal creditore garantito e, comunque, per non aver ritenuto inopponibile al concordato l’ipotetica natura privilegiata del credito nascente dalla revoca della garanzia SACE, sebbene la stessa sia intervenuta in data successiva alla presentazione della domanda di concordato.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, per eccesso di delega rispetto alla L. n. 59 del 1997, art. 4, comma 4, lett. c), in violazione dell’art. 97 Cost..

5. La Corte reputa per la complessità delle questioni trattate di rinviare la causa alla Pubblica Udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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