Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25217 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SANREMO ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore

Avv. D.V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

AFFATATO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARNEVALE STEFANO,

MAGALDI RENATO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), M.C. (OMISSIS),

F.N. (OMISSIS), FA.AN.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., S.A., ENEL

DISTRIBUZIONE S.P.A. – ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS),

B.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., SC.

M., INA ASSITALIA S.P.A. PARTE COSTITUITA CON C/ RIC INCID IL

9/10/09 (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale dell’amministratore delegato pro tempore Avv. F.

M., elettivamente domiciliatA in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), M.C. (OMISSIS),

F.N. (OMISSIS), FA.AN.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

SANREMO ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS), ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.,

S.A., ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS),

B.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., SC.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1803/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2008 R.G.N. 1106/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.C., in proprio e quale erede di F.C., esponeva che in data (OMISSIS) il proprio figlio F. C. aveva trovato la morte a seguito di un incidente stradale tra una moto, su cui viaggiava, di proprietà di S.A., condotta da B.A., assicurata con la Spa Sanremo, e un autocarro della società Enel, condotto da Sc.Ma. ed assicurato con la Assitalia spa. Ciò premesso, conveniva in giudizio il S., il B., la Spa Sanremo, l’Enel Spa, lo Sc. e l’Assitalia per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui intervenivano Fa.

A., N., A. e L., fratelli del defunto, il Tribunale adito, ritenuta la pari responsabilità dei conducenti, condannava la Spa Assitalia e la Spa Assicurazioni Generali, chiamata in giudizio quale impresa designata, essendo stata la Sanremo posta in l.c.a., a pagare, ciascuna, la metà delle somme di Euro 50.000,00 in favore della M. e di Euro 16.000,00 in favore di ciascuno dei germani oltre interessi e svalutazione. Avverso tale decisione proponevano appello sia la M. ed i F. sia l’Assitalia e lo Sc. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 14 maggio 2008 accoglieva l’impugnazione della M. e dei F., rigettava gli appelli incidentali dello Sc. e dell’Assitalia.

Avverso la detta sentenza la Sanremo in l.c.a. e l’Ina Assitalia hanno quindi proposto ricorso per cassazione, principale, la prima, articolato in due motivi; incidentale, la seconda, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria. Resistono con controricorso la M. e i F., i quali hanno depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Sempre, in via preliminare, deve soffermarsi l’attenzione sulle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, formulate dai controricorrenti, in considerazione del loro carattere assorbente sia sul piano logico che giuridico.

La prima di tali eccezioni si fonda sulla pretesa tardività delle impugnazioni, notificate in date diverse dal giugno al settembre 2009, alla luce della circostanza che, già in data 14 luglio 2008, ciascuno dei controricorrenti aveva notificato alla Spa Assicurazioni Generali, litisconsorte contumace, presso la sua sede legale in Trieste alla piazza Duca degli Abruzzi 2, la sentenza di secondo grado unitamente al pedissequo atto di precetto di pagamento, come risulta dalle copie conformi della sentenza in copia esecutiva e dagli atti di precetto depositati con i controricorsi. Ed invero, tali notifiche sarebbero state utili – così concludono i controricorrenti – a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, nella specie rimasto invece inosservato con conseguente inammissibilità dei ricorsi. L’eccezione è infondata.

All’uopo, torna utile segnalare che, in caso di notifica della sentenza, quale titolo esecutivo, l’art. 479 c.p.c. che disciplinava la materia fu modificato dalla L. n. 80 del 2005 la quale, disponendo la soppressione del comma 2 di tale articolo nella parte in cui prevedeva che la notifica del titolo esecutivo, ove costituito da una sentenza, entro l’anno dalla pubblicazione, potesse essere fatta a norma dell’art. 170 c.p.c. e stabilendo quindi modalità diverse della notificazione della sentenza secondo i casi, ha evidenziato la chiara volontà del legislatore di privilegiare il fine processuale propostosi dal notificante ai fini dell’identificazione della funzione svolta dalla notifica, con la conseguenza che la notifica della sentenza in forma esecutiva, di regola, non può essere ritenuta idonea ad aprire la via al processo esecutivo facendo decorrere contemporaneamente il termine breve per impugnare.

Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il procedimento di cui all’art. 326 cod. proc. civ. è caratterizzato dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l’impugnazione sia nei confronti del notificato, sia nei confronti del notificante. Ma se tale volontà manca, come è avvenuto nel caso di specie in cui, pur trattandosi di notifica eseguita personalmente alla parte contumace, utile in ipotesi a far decorrere anche il termine per l’impugnazione, era stato però evidenziato il diverso scopo perseguito dal notificante e difettava altresì qualsiasi indicazione atta a far ritenere che la parte notificante perseguisse l’obiettivo, ulteriore all’impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte ai fini dell’impugnazione, la notificazione deve essere ritenuta inidonea a segnare il dies a quo del termine breve (cfr anche Cass. n. 4690/2011, n. 8071/09, n. 15389/07).

E’ infondata anche la seconda eccezione preliminare, formulata dai controricorrenti, fondata sulla pretesa carenza di interesse della S.p.a. Sanremo in l.c.a. ad impugnare la sentenza, non contenendo quest’ultima alcuna condanna nei suoi confronti. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di statuire a riguardo che il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. è legittimato ad impugnare la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’impresa designata; “egli, infatti, oltre ad essere parte necessaria del giudizio, ha interesse ad impugnare la sentenza, in quanto la stessa, pur valendo come sentenza di mero accertamento del credito del danneggiato nei confronti dell’impresa in liquidazione, pone quest’ultima in condizione di obiettiva soccombenza, dal momento che l’impresa designata, dopo aver risarcito il danno, sarà surrogata, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione, con ciò stesso acquisendo titolo per l’insinuazione nel relativo stato passivo” (Cass. n. 5226/06, conformi altresì Cass. n. 12803/06 e Sez. Un. n. 8085/07 sul punto della legittimazione ad impugnare).

Passando ad esaminare le ragioni di censura avanzate dalla ricorrente principale, va premesso che con il primo motivo di impugnazione la S.p.a. Sanremo in l.c.a. ha lamentato l’erroneità della decisione della Corte territoriale sul punto della liquidazione del danno patrimoniale futuro in favore di M.C. denunciando sia la violazione dell’art. 2056 c.c. sia l’insufficiente e contraddittoria motivazione, senza accompagnare la denuncia del vizio motivazionale con alcun momento di sintesi. Ha invece accompagnato il profilo di doglianza, riguardante la violazione di legge, con un quesito di diritto in cui ha invitato la Corte a dire” se, con riferimento al danno futuro subito dal genitore di un figlio deceduto in conseguenza di un fatto illecito, e dunque al danno che deriva dal venir meno delle aspettative di un contributo economico a loro beneficio, sia sufficiente, per ottenerne il risarcimento, far riferimento ad elementi tratti dal notorio senza che siano posti a fondamento anche elementi concreti tratti dalle risultanze probatorie fornite dal giudizio”.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente principale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto il c.d. esistenziale come voce autonoma, distinta dal danno morale, senza che fosse stata individuata e provata una specifica lesione di un valore costituzionalmente garantito, accompagnando la doglianza con il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte se sia possibile riconoscere il risarcimento congiunto del danno morale nella sua rinnovata configurazione e del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale, senza che sia stata individuata una duplice e distinta lesione non patrimoniale tutelatile”; ha lamentato altresì il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, senza accompagnare però il profilo di doglianza con alcun momento di sintesi.

Tutto ciò premesso, deve rilevarsi innanzitutto l’inammissibilità dei profili di doglianza, attinenti al vizio motivazionale, perchè non accompagnati dal prescritto momento di sintesi”.

E ciò, in quanto la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione. Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08) Quanto alle dedotte violazioni di legge, occorre evidenziare come nè l’uno nè l’altro dei quesiti di diritto sia stato formulato in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr Sez. Un. 28054/08).

Inoltre, nessuno dei due contiene l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr Sez. Un. n. 23732/07).

Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale proposto dalla S.p.a Ina Assitalia, torna utile premettere che a fronte di una sentenza pubblicata il 14 maggio 2008 il ricorso risulta notificato in data 22.9.2009, vale a dire ampiamente dopo il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. Ora, ai sensi dell’art. 334, comma 2 se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia in quanto, per effetto della declaratoria di inammissibilità della prima, acquista natura e funzione di impugnazione principale, essendo divenuto privo di rilievo il termine proprio. Ne deriva la declaratoria di inefficacia dell’impugnazione de qua. Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna ciascuno dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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