Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25217 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25563/2019 proposto da:

N.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

PRATICO’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il

14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

N.M., cittadino del Senegal, ricorre per cassazione avverso il decreto reso il 14 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Torino ha convalidato il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri disposto nei suoi confronti dal Questore di Torino.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso, chiedendo, se del caso, la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo contesta “omesso esame di un fatto (“avere un figlio di età inferiore ai sei mesi”)” decisivo per il giudizio e debitamente prospettato e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), e violazione del del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”;

2. il secondo motivo denuncia “nullità del decreto di convalida per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, che dispone che il trattenimento sia convalidato con decreto motivato”; la convalida è stata decisa e pronunciata in data 14 agosto 2019 alle ore 11.05 con provvedimento privo di qualsivoglia motivazione, la quale è stata redatta solo successivamente, alle ore 11.20, con atto separato; la motivazione successiva alla pronuncia del decreto è peraltro meramente apparente e limitata a vuote formule di stile.

Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, il cui accoglimento condurrebbe all’assorbimento del primo.

Il secondo motivo è fondato, laddove lamenta l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace si è infatti limitato ad affermare che “non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19”, con affermazioni del tutto slegate dalle deduzioni del ricorrente che, in particolare, aveva dedotto la nascita nei mesi precedenti di un figlio. La motivazione del provvedimento deve essere pertanto qualificata come meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento di convalida.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato; all’annullamento del provvedimento di convalida non fa seguito il rinvio della causa, essendo ormai decorsi i termini per la convalida di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso il centro di permanenza per i rimpatri disposto dal Questore di Torino. Quanto alle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, trattandosi di parte ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4), la relativa liquidaziore spetta, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, al giudice di merito (v. al riguardo Cass. 11677/2320).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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