Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25217 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25217 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21171-2011 proposto da:
SALVATO

FABIO

(c.f.

SLVFBA69T23F158K),

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
MELLINI 24, presso l’avvocato GIACOBBE GIOVANNI,

Data pubblicazione: 08/11/2013

che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CARROZZA PIETRO,
2013
1431

STROSCIO SALVATORE,

rispettivamente giusta procura a margine del
ricorso e procura speciale per Notaio CLAUDIO
CIAPPINA di MESSINA – Rep.n. 38356 del 16.9.2013;
GULLETTA

ROSARIO

(C.F.

GLLRSR54A02F158J),

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI
l, presso lo STUDIO COCCONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PARRINELLO MARCELLO, giusta procura a
margine del ricorso successivo;
– ricorrente + ricorrente successivo –

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI MESSINA, CURATELA DEL
FALLIMENTO DI SALVATO FABIO, GULLETTA ROSARIO,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MESSINA;
– intimati –

sul ricorso 24182-2011 proposto da:
GULLETTA

ROSARIO

(C. F.

GLLRSR54A02F158J),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI
1, presso lo STUDIO COCCONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PARRINELLO MARCELLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

contro

FALLIMENTO DI FABIO SALVATO, in persona del
Curatore avv.

DOMENICO CATALDO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO l, presso
l’avvocato MACARIO FRANCESCO,

rappresentato e

difeso dall’avvocato GALLETTI MASSIMO,

giusta

2

procura a margine del controricorso;
CURATELA DEL FALLIMENTO DI FABIO SALVATO, in
persona del Curatore avv. DOMENICO CATALDO,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
MARZIO l, presso l’avvocato MACARIO FRANCESCO,

MASSIMO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MESSINA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI MESSINA, SALVATO FABIO;
– intimati –

avverso la sentenza n.

423/2011 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;

rappresentata e difesa dall’avvocato GALLETTI

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati GIACOBBE
GIOVANNI e STROSCIO SALVATORE che hanno chiesto
l’accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il ricorrente successivo Gulletta,
l’Avvocato PARRINELLO MARCELLO che si riporta;
udito,

per

il

controricorrente

al

ricorso

C”

3

incidentale Fallimento, l’Avvocato GALLETTI MASSIMO
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso del Salvato ed il primo motivo

motivi.

del ricorso del Gulletta, assorbiti i restanti

4

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 28 luglio
2011) la Corte di appello di Messina ha rigettato il
reclamo proposto da Salvato Fabio contro la sentenza che
ne aveva dichiarato il fallimento in qualità di

intermediario finanziario e di mercante d’arte e ha
dichiarato inammissibile – perché tardivo – l’intervento
spiegato da Gulletta Rosario (interessato in quanto
indagato per concorso in bancarotta fraudolenta con il
fallito).
La corte di merito ha condiviso la sentenza del tribunale
nella parte in cui aveva evidenziato l’irrilevanza della
cessazione dell’attività commerciale da parte di
imprenditore individuale non iscritto nel registro delle
imprese e, comunque, l’omessa esteriorizzazione della
cessazione dell’attività di intermediazione finanziaria,
benché esercitata senza alcuna autorizzazione.
Invero,

l’esercizio illecito

(in violazione

delle

prescritte forme abilitative e del citato d.lgs. N. 58
del 1998) dell’attività di intermediario finanziario
svolta dal Salvato, in quanto concretante attività
imprenditoriale, non impedisca la qualità di imprenditore
con pienezza di effetti, rendendolo soggetto alle norme
sulle procedure concorsuali, che assolvono alla funzione
satisfattoria e paritetica, dei creditori.
5
,

Infine, la corte di merito ha condiviso l’accertamento
relativo all’esercizio di attività di commercio in opere
d’arte.
Dai rapporti del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma era
emerso che dopo il dissequestro da parte del P.M.,vi era

stato da parte del Salvato, non una mera attività di
rivendita dei beni per cui vi era stato dissequestro, ma
lo svolgimento di una intensa attività di mercante
d’opere di arte, assunta con l’acquisto di numerose opere
allo scopo di rivenderle.
Contro la sentenza della Corte di appello sia il Salvato
(che formula quattro motivi) che il Gulletta (che formula
cinque motivi) hanno proposto distinti ricorsi per
cassazione.
Ha resistito con distinti controricorsi la curatela
fallimentare intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. la difesa del
ricorrente ha depositato memorie.
1.1.- I ricorsi – proposti contro la medesima sentenza sono stati riuniti.
2.1.- Con il primo motivo il fallito denuncia violazione
dell’art. 10 1. fall. e vizio di motivazione.
Deduce che erroneamente i giudici del merito hanno
escluso che il termine annuale di cui all’art. 10 1.
fall. si riferisse anche all’imprenditore individuale non
6

iscritto nel registro delle imprese. Invoca in proposito
la giurisprudenza di questa Corte (18618/2006;
6199/2009).
Inoltre, del pari erroneamente è stato escluso che egli
avesse esteriorizzato la cessazione dell’attività, posto

che la conoscenza della cessazione era «in re ipsa>> in
quanto gli investitori dal luglio 2007 non avevano potuto
incassare più gli interessi mensili (per il sequestro
penale dei computers e dei conti correnti e per
l’applicazione degli arresti domiciliari). La conoscenza
risalirebbe, quanto meno, dalla restituzione del capitale
(richiama i documenti acquisiti in sede prefallimentare).
Richiama atti del processo penale.
2.2.- Con il secondo motivo il fallito ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. e relativo vizio di motivazione in ordine alla
mancata ammissione della prova per testimoni richiesta
sia per dimostrare di non avere svolto attività di
intermediario finanziario (operava con amici e parenti)
sia per dimostrare di avere informato tutti gli
investitori della cessazione dell’attività. Sul punto vi
è omessa pronuncia.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2084,

c

7

1813, 1815 c.c., 106 d.lgs. n. 385/1993 e 112 c.p.c.
nonché omessa motivazione.
Deduce che egli non svolgeva attività di intermediazione
mobiliare

in

forma

organizzata

attività

imprenditoriale. Egli stipulava mutui di scopo

(versamento di somma di denaro al Salvato, il quale si
obbligava a pagare il 2% mensile di interessi e a
restituire il capitale a semplice richiesta) con amici e
parenti, senza struttura pubblicitaria né offerta al
pubblico (alla quale non può essere assimilata la
consegna del bigliettino da visita).
Non c’era obbligo di rendiconto. Le somme versate
divenivano di proprietà del Salvato. Non c’era mandato di
gestione.
I quattro computer sequestrati non possono integrare un
complesso di beni organizzato per l’esercizio
dell’impresa.
2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia
violazione ee falsa applicazione degli artt. 2082, 2084
c.c. e 5 1. fall. nonché vizio di motivazione. Deduce che
erroneamente è stato ritenuto che egli esercitava
attività di mercante d’arte nel mentre era mero
collezionista di opere d’arte.
Tale circostanza – almeno fino all’inizio del processo
penale – è stata riconosciuta dalla Corte di appello.
8

Deduce che a) la vendita di oggetti d’arte costituiva
atto dovuto a seguito delle autorizzazioni del P.M.; b)
vi erano tre autorizzazioni e non una, come ritenuto
dalla corte di merito; c) si trattava di scambio di
oggetti d’arte; d) si rivolgeva a privati e a qualche

casa di aste per ottenere liquidità e pagare i debiti.
L’attività relativa agli oggetti d’arte non ha dato luogo
a

debiti,

imputabili

soltanto

all’«attività

di

intermediazione finanziaria» (pag. 55 del ricorso).
«I debiti riguardavano la persona e non già l’impresa»
(56).
3.1.- Con il primo motivo di ricorso il Gulletta denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 18 1. fall.,
153 c.p.c. e 111 Cost. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che erroneamente sia stato ritenuto inammissibile
il suo intervento perché avvenuto tardivamente.
Deduce che il termine di cui all’art. 18, comma 9, 1.
fall. non è perentorio e, comunque, in analogia con la
fattispecie decisa da Cass. n. 12986/2009, la corte di
merito avrebbe dovuto consentire l’esplicazione di mera
attività difensiva.
E’ erroneo il diniego di restituzione nel termine perché
egli ha appreso della dichiarazione di fallimento
soltanto il 9 maggio 2011, a seguito di esecuzione di
sequestro presso il proprio domicilio.
9

3.2.- Con il secondo motivo di ricorso il Gulletta
denuncia violazione dell’art. 10 l. fall. e vizio di
motivazione in ordine al decorso del termine annuale di
cui all’art. 10.
3.3.- Con il terzo motivo di ricorso il Gulletta denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2084, e
106 d.lgs. n. 385/1993 nonché omessa motivazione.
Lamenta che erroneamente il Salvato sia stato ritenuto
imprenditore commerciale. Manca il requisito
dell’organizzazione (quattro computer e il salotto di
casa) e l’attività non è stata pubblicizzata.
Erra la corte di merito nel fare riferimento a presunti
collaboratori ai quali neppure accenna la sentenza
penale.

(no: pag. 55 ricorso: la s. penale pag. 14 fa

riferimento alle «funzioni promozionali svolte da taluni
soggetti a lui vicini»).
3.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2084,
1345, 1418, 1813, 1815 c.c. e 106 d.lgs. n. 385/1993
nonché omessa motivazione.
Erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto che
l’attività del Salvato fosse sussumibile nella c.d.
illiceità debole per la mancanza soltanto
dell’autorizzazione perché solo una società di capitali
può esercitare attività di intermediazione mobiliare.
10

Talché difettava anche la forma giuridica richiesta dalla
legge per l’esercizio di tale attività.
Il Salvato, quindi, ha svolto un’attività oggettivamente
illecita dal momento che ha dato vita a contratti che dal
punto di vista formale causale ed effettuale sono

radicalmente incompatibili con il tipo “contratto di
intermediazione” fissato in modo inderogabile dal
legislatore.
3.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2082, 2084
c.c., 5 l. fall. e 101 c.p.c. nonché vizio di motivazione
in ordine alla ritenuta esistenza di attività di impresa
di mercante d’arte esercitata dal Salvato.
Lamenta che la corte di merito abbia illegittimamente
utilizzato documenti non prodotti in giudizio dalla
curatela e non utilizzati dal tribunale (rapporti della
Polizia Tributaria), con violazione del principio del
contraddittorio.
Il Salvato non ha posto in essere attività di impresa,
essendosi limitato a liquidare il patrimonio per
soddisfare posizioni debitorie, non più esistenti essendo
unico istante il Procuratore della Repubblica.
Mancava l’elemento dell’organizzazione.
4.- Il comma 9 dell’art. 18 1. fall. prevede che nel
procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa
11

di fallimento «l’intervento di qualunque interessato non
può avere luogo oltre il termine stabilito per la
costituzione delle parti resistenti con le modalità per
queste previste».
La norma – non prevista nel testo introdotto con la

riforma del 2006, che disciplinava l’appello contro la
sentenza di fallimento – è stata definita dalla dottrina
che assimila il reclamo ex art. 18 1. fall. all’appello,
come una specialissima eccezione al principio sancito
dall’art. 344 c.p.c., secondo il quale in appello può
intervenire per la prima volta soltanto il terzo che
potrebbe proporre opposizione a norma dell’art. 404
c.p.c. ed è correlata all’ampia legittimazione a
reclamare prevista dall’art. 18, comma l, a favore di
“qualunque interessato”.
Sennonché, a prescindere dalla predetta assimilazione
all’appello (contraddetta da questa Corte) appare
corretta l’interpretazione restrittiva accolta dalla
corte di merito, dovendosi intendere la norma di cui al
comma 9 dell’art. 18 nel senso che, decorso il termine
stabilito per la costituzione delle parti resistenti,
nessun intervento di soggetti diversi dalle parti
originarie del procedimento può avere luogo, neppure ad
adiuvandum, posto che l’art. 105, comma 2, c.p.c.
richiede pur sempre un interesse dell’interventore e
12

quello

stesso

interesse

potrebbe

legittimare

la

proposizione del reclamo. Sì che, consentire la
costituzione tardiva dell’interveniente adesivo vorrebbe
dire rimetterlo in termini per reclamare.
La riprova è rintracciabile anche nella Relazione

illustrativa del d.lgs. n. 169/2007 la quale spiega che
«i commi secondo, quinto, sesto settimo, ottavo, nono e
decimo disciplinano la fase introduttiva del procedimento
in conformità al procedimento di primo grado, sulla
falsariga della disciplina del rito del lavoro>>.
L’art. 419 c.p.c., infatti, dispone – con assonanza di
termini con la disposizione in esame – che, «salvo che
sia effettuato per l’integrazione necessaria del
contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi
dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione del convenuto>>.
E non si è mai dubitato che la tardività dell’intervento

disciplinata da tale ultima norma non sia sanabile con
l’accettazione del contraddittorio, attesa la rilevanza
pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il
divieto di domande nuove e tale previsione, avendo
carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità
dei privati (cfr., per tutte, Sez. L, Sentenza n.
19834/2004).

13
,

Non giova, dunque, al ricorrente il richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte che consente al resistente
costituitosi tardivamente di svolgere attività difensiva,
pur senza poter formulare eccezioni in senso stretto,
posto che diverso è il caso di una parte originaria che

si costituisce tardivamente rispetto a quello di un
soggetto che si aggiunge alle parti originarie del
procedimento.
Né, infine, è fondata la censura relativa alla mancata
restituzione nel termine perché come ha
incensurabilmente rilevato la corte di merito
l’interesse del Gulletta è sorto ben prima del sequestro
disposto in sede penale e il termine perentorio di trenta
giorni per proporre il reclamo decorre per il debitore
dalla data della notificazione della sentenza di
fallimento a norma dell’art. 17, comma 16, mentre per
«tutti gli altri interessati» decorre dalla data di
iscrizione della stessa nel registro delle imprese, ai
sensi del medesimo articolo.
Il primo motivo del ricorso del Gulletta, dunque, è
infondato e il suo rigetto determina l’assorbimento di
tutte le altre censure formulate, essendo stata
correttamente dichiarata l’inammissibilità per tardività
del suo intervento.

14

5.- Quanto al ricorso del Salvato, va rilevato che
effettivamente secondo la giurisprudenza di questa Corte
«l’associazione non riconosciuta (nella specie, onlus),
la quale, sebbene non iscritta nel registro delle
imprese, abbia cessato da oltre un anno l’attività di

impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla
dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del
secondo comma dell’art. 10 legge fallimentare, come
modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, anche
per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste
la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da
parte dei terzi della effettiva cessazione dell’attività,
restando pur sempre necessario, in difetto di forme di
pubblicità legale, contemperare l’affidamento dei terzi e
la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di
evitare di lasciare “sine die” aperta la possibilità di
dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà
cessata>> (Sez. 6 – l, Ordinanza n. 15428/2011).
Principio applicabile anche all’imprenditore individuale
che non sia mai stato iscritto nel registro delle
imprese, al quale, dunque, deve essere riconosciuta la
facoltà di dimostrare la data di conoscenza da parte dei
terzi della effettiva cessazione dell’attività.
Sennonché, proprio tale ultima prova è mancata nella
concreta fattispecie, secondo l’incensurabile (perché
15

fondata su apprezzamento in fatto adeguatamente motivato)
accertamento della corte di merito. Correttamente,
invero, la corte di merito ha evidenziato che non erano a
tal fine sufficiente la risonanza mediatica dell’avvenuto
sequestro dei computer e dei conti correnti bancari o la

P.M.,

dell’esistenza

del

procedimento

penale

conoscenza, in qualità di persone offese sentite dal
per

esercizio abusivo dell’attività a carico del Salvato. Ciò
è tanto vero che quegli eventi non hanno impedito al
ricorrente di intraprendere l’attività di mercante
d’arte, come pure hanno accertato i giudici del merito.
Talché il primo motivo è infondato.
E’ inammissibile il secondo motivo nella parte in cui
denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Invero, costituisce principio consolidato quello per il
quale il mancato esame di un’istanza istruttoria non
integra omessa pronuncia, cioè violazione dell’art 112
cod proc civ, perché tale norma non riguarda le istanze
istruttorie bensì solo le domande attinenti al merito. La
mancata pronuncia su un’istanza istruttoria può dar
luogo, invece, ad omesso esame di un fatto decisivo, ai
sensi dell’art 360 n 5 cod. proc. civ., ove attenga a
circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera
probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione

16

diversa da quella adottata (v. per tutte Sez.
14242/1999; Sez.

2, n.

3, n.

1985/1977).

Quanto alla parte della censura concernente in vizio di
motivazione, la stessa è infondata perché la prova
richiesta – concernente la cessazione dell’attività di

intermediario finanziario (abusivo) – verteva su fatto
non decisivo, posto che i giudici del merito hanno
accertato che dai rapporti del Nucleo di Polizia
Tributaria di Roma era emerso che dopo il dissequestro da
parte del P.M.,vi era stato da parte del Salvato, non una
mera attività di rivendita dei beni per cui vi era stato
dissequestro, ma lo svolgimento di una intensa attività
.

di mercante d’opere di arte, assunta con l’acquisto di
numerose opere allo scopo di rivenderle.
L’attività imprenditoriale, dunque, non era cessata ma,
semmai, aveva mutato oggetto. Né è possibile distinguere
– nell’attività di imprenditore individuale – ai fini
dell’art. 10 1. fall. l’una o l’altra delle attività
esercitate dall’imprenditore.
Sono infondati, dunque, sia il secondo che il quarto
motivo.
Le censure di cui al terzo motivo, infine, risultano
assorbite dal rigetto della censura relativa all’attività
commerciale di mercante d’arte.
I ricorsi, dunque, devono essere rigettati.
17

Le spese del giudizio di legittimità – nella misura
determinata in dispositivo – vanno poste in solido a
carico dei ricorrenti.
P.Q.M.

solido al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore della curatela resistente; spese
determinate in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2
ottobre 2013

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in

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