Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25216 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI (OMISSIS), M.A.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/10/2008; R.G.N. 1067/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 settembre-10 ottobre 2008 la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi del 4 ottobre 2005, rigettando l’appello principale della Amministrazione provinciale di Brindisi e l’appello incidentale del Ministero dell’Istruzione.

La causa riguarda richiesta di risarcimento danni proposta dai genitori di M.A.M., alunna della classe 4^ scuola elementare e portatrice di handicap fisico, in quanto affetta dalla sindrome di Rett). La alunna era caduta in un corridoio della scuola, mentre si trovava sotto il controllo della insegnante di sostegno P.M.R. (che tuttavia non la teneva per mano). La domanda di risarcimento danni proposta dai genitori della minore ha riguardato inizialmente solo la insegnante, P., e la direzione didattica 11^ Circolo di (OMISSIS) (scuola elementare). Con una prima sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Direzione didattica e della insegnante e con ordinanza 12 febbraio 2001 ha disposto il prosieguo del giudizio nei confronti della Provincia di Brindisi e del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Tribunale ha condannato amministrazione provinciale e Ministero in solido al pagamento della somma di Euro 14.968,45 oltre interessi.

I giudici di appello hanno osservato che l’appello incidentale del Ministero era inammissibile, in quanto proposto fuori termine (venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione ovvero almeno venti giorni prima della udienza fissata:

art. 166 c.p.c.). Nel caso di specie il Presidente della Corte aveva differito la data della prima udienza di comparizione, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, al 7 giugno 2006, per cui il Ministero avrebbe dovuto costituirsi almeno venti giorni prima (invece si era costituito solo il 5 giugno 2006, così decadendo dal potere di spiegare appello incidentale). Quanto al merito, i giudici di appello confermavano la decisione di primo grado, anche per quanto riguarda la misura del risarcimento.

Vi è ricorso per cassazione del Ministero dell’Interno con due motivi.

Le intimate M.A.M. (nel frattempo divenuta maggiorenne) e la Amministrazione provinciale di Brindisi non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 motivo: si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per violazione R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 9 in combinato disposto con art. 345 c.p.c., comma 2. La Corte territoriale non aveva preso in considerazione la eccezione di incompetenza per territorio inderogabile sollevata dal Ministero, ritenendo inammissibile l’appello incidentale del Ministero.

2 motivo: contiene censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. La eccezione in senso lato (quale è quella della incompetenza per territorio formulata dalla amministrazione appellata) è proponibile senza limiti anche per la prima volta in appello.

I giudici di appello non si erano pronunciati su tale eccezione, ritenendo inammissibile l’appello incidentale, in quanto proposto fuori termine.

Donde la denuncia di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la omessa pronuncia sul punto.

La regola della competenza del foro erariale è assoluta e inderogabile e non soffre eccezione per il fatto che la amministrazione dello Stato non sia stata parte del giudizio di primo grado. La eccezione può essere eccepita in qualunque stato e grado del giudizio.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili.

Infatti i quesiti di diritto posti con i motivi di ricorso non sono adeguati alla decisione impugnata.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l’amministrazione sia chiamata in causa e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto (a meno che la incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamente dall’amministrazione chiamata in causa). In questo senso, Cass, 8119 del 22 maggio 2003 e ord. 15093 del 16 luglio 2005; Cfr. Corte Cost.

24 febbraio 2006 n. 71). Nel caso di specie il Ministero, ritualmente citato, a seguito di chiamata in causa su ordine del giudice è rimasto contumace nel giudizio di primo grado ed ha proposto per la prima volta la eccezione di incompetenza in appello, peraltro attraverso un appello incidentale proposto fuori termine.

Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Ministero. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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