Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. III, 29/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D.R.A. (OMISSIS), D.R.A.

(OMISSIS), F.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROSA LAURA, GALLO PIETRO giusto mandato in

atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO ANCONA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 274/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/05/2009 R.G.N. 1140/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato PIETRO GALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 aprile 8 maggio 2009 la Corte di appello di Ancona accoglieva in parte 1 appello del Ministero Interno riducendo l’importo del risarcimento del danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice ai genitori ed al fratello del giovane morto nell’incidente del (OMISSIS) all’interno della caserma della polizia stradale di (OMISSIS) (portandolo da 516.457,00 a 25.000,00 in considerazione del fatto che il giovane, assistente capo della polizia di Stato, era stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un collega di lavoro, era deceduto il giorno dopo il ferimento).

Rigettava l’appello incidentale dei parenti della vittima, rilevando che non vi era prova della esistenza di un danno patrimoniale dagli stessi subito.

Il giovane era in servizio di leva prolungata ed il suo inserimento definitivo nella amministrazione era subordinato ad una valutazione discrezionale insindacabile sulla idoneità dello stesso alla ulteriore frequenza del corso per l’ingresso in pianta stabile ed al superamento del corso con il conseguimento del diploma.

Non vi era prova che lo steso intendesse continuare la attività dei genitori (pur avendo frequentato un corso di orafo). I certificati medici prodotti non dimostravano la esistenza di una malattia psichica conseguente della morte del parente.

Avverso tale decisione il fratello ed i genitori di Fr.De.

R.A. hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da nove motivi, illustrati da memoria. Vi è controricorso del Ministero Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. con esso si chiede se il danno non patrimoniale da perdita della vita sia danno risarcibile e trasmissibile agli eredi, ovvero se sia legittima la qualificazione di mero danno alla salute (danno biologico) ritenuto insussistente nel caso di specie dal Ministero e dalla Corte di appello.

Il secondo motivo riguarda la violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. ad avviso dei tre ricorrenti sarebbe del tutto incomprensibile il criterio di liquidazione adottato.

Il terzo motivo sottolinea la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del danno “iure ereditario”.

Il quarto motivo deduce la omessa motivazione in ordine alla congruità della liquidazione di 25.000,00 riferita a inabilità temporanea.

La violazione dell’art. 2909 c.c. forma oggetto del quinto motivo, nel quale si sostiene che la decisione del Tribunale su danno morale non era stata impugnata in appello, con la conseguenza che la stessa dovrebbe considerarsi passata in giudicato la condanna al pagamento della somma di Euro 77.469,00 per tale titolo. Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che tale voce di danno coincidesse con la provvisionale liquidata in sede penale di L. centocinquantamilioni.

Con il sesto motivo si denuncia la omessa pronuncia su inammissibilità appello per 342 c.p.c..

Il settimo motivo investe la questione dell’omesso riconoscimento del danno non patrimoniale derivato a genitori e fratello convivente a seguito della morte del figlio/fratello. Con esso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; i parenti avevano chiesto di provare esistenza rapporto parentale, la convivenza con il congiunto e il dolore anche psichico subito in conseguenza della perdita del loro congiunto. I giudici di appello avevano negato ingresso alle relative istanze istruttorie. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle articolate difese degli attori originari, respingendo l’appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, per difetto di specificità del relativo motivo. Il giovane Fr. era in servizio di leva con autorizzazione alla prolunga della ferma. Egli era in possesso di diploma da orafo e dunque in caso di mancata ammissione in ruolo nella Polizia di Stato ben avrebbe potuto lavorare in uno dei due negozi di oreficeria di famiglia. Le richieste di prova testimoniale su questo punto erano state immotivatamente respinte dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che gli originari attori avessero dato la dimostrazione di un contributo economico e lavorativo prestato da Fr.Al.

alla famiglia fino all’evento morte.

L’ultimo (nono) motivo investe la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. la richiesta di riconoscimento di un danno patrimoniale era stata respinta dai giudici di appello, i quali avevano ritenuto non sufficienti le argomentazioni svolte dagli appellanti incidentali sul punto.

In particolare, ha osservato la Corte anconetana, non era sufficiente la semplice deduzione che il giudice di primo grado avrebbe errato sul punto. A pena di inammissibilità della impugnazione, occorreva invece indicare le ragioni concrete per le quali si chiedeva il riesame anche su questo punto specifico.

I motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Deve innanzi tutto rilevarsi che i giudici di appello si sono limitati ad osservare che la decisione del primo giudice – che aveva liquidato in 77.469,00 Euro il risarcimento del danno morale spettante ai congiunti della vittima – non era stata sottoposta a specifico gravame del Ministero dell’interno.

Sicchè la relativa statuizione doveva ritenersi passata in giudicato.

Tale importo, ha segnalato la stessa Corte, coincideva con quanto riconosciuto a titolo di provvisionale dal Pretore penale di Ascoli Piceno, ma non coincideva con questa.

Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno riconosciuto la risarcibilità del danno biologico iure ereditario, ridimensionando il risarcimento liquidato dal primo giudice da Euro 516.457,00 ad Euro 25.000,00.

La Corte territoriale ha tenuto conto del fatto che tra l’evento lesivo e la morte era intercorso meno di un giorno ed ha fatto applicazione di un criterio equitativo che considerava la peculiarità del caso concreto, mediante la personalizzazione dei criteri tabellari utilizzati per la inabilità temporanea.

La decisione impugnata non si discosta dall’orientamento consolidato di questa Corte.

Le censure formulate sul punto sono, pertanto, destituite di ogni fondamento.

Per quanto riguarda il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali il motivo di appello incidentale doveva essere ritenuto inammissibile.

La Corte territoriale non si è sottratta, comunque, ad un esame del materiale probatorio acquisito (anche se tale indagine sarebbe stata del tutto superflua in ragione della inammissibilità del gravame, appena dichiarata). Ed ha rilevato che lo stipendio che il giovane riceveva era appena sufficiente per il soddisfacimento dei suoi bisogni, e che non vi era alcuna certezza che egli in futuro potesse offrire un contributo economico alla famiglia.

Sul punto, con motivazione insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno rilevato le argomentazioni poste a fondamento della domanda dagli originari attori si risolvevano in mere supposizioni, non suffragate da riscontri oggettivi prospettati al giudice di prime cure e modificate in grado di appello.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni dibattute, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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