Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6135 – 2015 R.G. proposto da:

A.I., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

e

AL.RA., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

e

C.M., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 37 dei 15.12.2014/9.1.2015 della corte

d’appello di Perugia, assunto nel procedimento iscritto al n.

920/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Servello Gianfranco, che ha chiesto

accogliersi i ricorsi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al t.a.r. del Lazio depositato il 30.5.1997 A.I. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe instavano per “l’accertamento del diritto alla cumulabilità per intero dell’indennità pensionabile di polizia con l’indennità di volo o con quella di aeronavigazione” (così ricorso ” A.” ed altri, pag. 4). Con separato ricorso al t.a.r. del Lazio depositato il 30.5.1997 Al.Ra. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe instavano parimenti per l’accertamento del medesimo diritto.

Con distinto ricorso al t.a.r. del Lazio depositato il 30.5.1997 C.M. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe instavano del pari per l’accertamento dello stesso diritto.

Con decreto n. 2868 del 7.4.2008 l’adito t.a.r. dichiarava perento il giudizio scaturito dai ricorsi anzidetti.

Con separati ricorsi, all’uopo riuniti, i ricorrenti A.I. e gli altri in epigrafe, Al.Ra. e gli altri in epigrafe, C.M. e gli altri in epigrafe si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto n. 37 dei 15.12.2014/9.1.2015 la corte d’appello di Perugia dichiarava improponibili le domande e condannava i ricorrenti alle spese.

Dava atto la corte che il giudizio “presupposto” era pendente alla data del 16.9.2010 e che i ricorrenti non avevano depositato l’istanza di prelievo, sicchè la domanda di equa riparazione ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, era improponibile.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso A.I. e gli altri indicati in epigrafe sulla scorta di quattro motivi.

Avverso lo stesso decreto hanno proposto ricorso Al.Ra. e gli altri indicati in epigrafe sulla scorta di un unico motivo.

Avverso il medesimo decreto hanno proposto ricorso C.M. e gli altri indicati in epigrafe sulla scorta di due motivi.

I ricorrenti tutti hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari di Al.Ra. ed altri.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorsi; ha chiesto rigettarsi gli avversi ricorsi con il favore delle spese.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

C.M. e gli altri di seguito in epigrafe hanno depositato memoria. Con il primo motivo i ricorrenti A.I. e gli altri denunciano “error in iudicando, violazione art. 360 c.p.c., n. 5″ (così ricorso ” A.” ed altri, pag. 7).

Deducono che ha errato la corte di merito, allorchè ha affermato, a pagina 12 del proprio decreto, che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio con ricorso depositato in data 7.5.1996 ed è stato definito con decreto di perenzione del 16.10.2012; che invero il giudizio “presupposto” ha avuto inizio con ricorso depositato in data 30.5.1997 ed è stato definito con decreto di perenzione del 7.4.2008; che dunque il giudizio “presupposto” è stato definito anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, che ha prefigurato quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione la presentazione nel giudizio amministrativo “presupposto” dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo i ricorrenti A.I. e gli altri denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, nonchè dell’art. 11 preleggi.

Deducono che la condizione di proponibilità di cui al D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non è riferibile al caso di specie nè il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, può essere applicato retroattivamente.

Con il terzo motivo i ricorrenti A.I. e gli altri denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, nella formulazione applicabile ratione temporis.

Deducono che se la corte distrettuale avesse dato corso alla richiesta di acquisizione degli atti tutti del giudizio “presupposto”, avrebbe evitato il travisamento e la confusione dei giudizi “presupposti”; che ciò tanto più che avevano depositato la documentazione idonea ai fini della distinzione del giudizio “presupposto” da altri similari.

Con il quarto motivo i ricorrenti A.I. e gli altri denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omissione totale di pronuncia in relazione alla violazione dell’art. 6, par. 1 C.E.D.U..

Deducono che in dipendenza del buon fondamento dei precedenti motivi questa corte ha da pronunciarsi anche in ordine al merito della domanda di equa riparazione.

Con l’unico motivo i ricorrenti Al.Ra. e gli altri denunciano la violazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, e succ. modificazioni in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, e dell’art. 6, par. 1 C.E.D.U..

Deducono che ha errato la corte territoriale allorchè ha affermato, a pagina 12 del proprio decreto, che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio con ricorso depositato in data 7.5.1996 ed è stato definito con decreto di perenzione del 16.10.2012; che viceversa il giudizio “presupposto” ha avuto inizio con ricorso depositato in data 30.5.1997 ed è stato definito con decreto di perenzione del 7.4.2008.

Deducono quindi che il giudizio “presupposto” è stato definito anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, che ha prefigurato quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione la presentazione nel giudizio amministrativo “presupposto” dell’istanza di prelievo; che dunque l’inapplicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, rende del tutto ininfluente la mancata presentazione nel giudizio “presupposto” dell’istanza di prelievo.

Con il primo motivo i ricorrenti C.M. e gli altri denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, omesso esame ed omessa pronuncia, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e art. 112 c.p.c..

Deducono che la corte perugina ha motivato solo apparentemente in ordine alla domanda di equa riparazione da essi esperita.

Con il secondo motivo i ricorrenti C.M. e gli altri denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, e succ. modificazioni; la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo applicabile ratione temporis).

Deducono che il ricorso per equa riparazione è stato proposto in data 9.6.2008, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2; che conseguentemente il citato articolo non è applicabile, neppure retroattivamente, all’esperito ricorso ex lege “Pinto”.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso di A.I. ed altri, l’unico motivo del ricorso di Al.Ra. ed altri ed il primo motivo del ricorso di C.M. ed altri sono strettamente connessi.

Se ne giustifica perciò la disamina congiunta.

I medesimi motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo del ricorso di A.I. ed altri nonchè del secondo motivo del ricorso di C.M. ed altri.

La necessità di far luogo agli imprescindibili accertamenti di fatto, preclude a questa Corte – con precipuo riferimento al quarto motivo del ricorso di A.I. ed altri – la possibilità di decidere nel merito.

Contrariamente a quanto ha assunto la corte d’appello il giudizio “presupposto” ha avuto inizio con ricorsi depositati dinanzi al t.a.r. Lazio in data 30.5.1997 ed è stato definito con decreto di perenzione n. 2868 del 7.4.2008.

In tal guisa è da escludere che fosse necessaria ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio “presupposto”.

Tanto giacchè, appunto, il giudizio “presupposto” ha avuto conclusione antecedentemente al 25.6.2008, dì di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 che ha configurato la proposizione dell’istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 13.4.2012, n. 5914, secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008).

I premessi rilievi al contempo valgono a connotare come del tutto apparente la motivazione su cui poggia l’impugnato dictum.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo nei termini seguenti:

in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non rende improponibile la domanda di equa riparazione, qualora il giudizio amministrativo “presupposto” sia stato definito in data antecedente al 25 giugno 2008.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di A.I. ed altri, l’unico motivo del ricorso di Al.Ra. ed altri ed il primo motivo del ricorso di C.M. ed altri, assorbiti il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso di A.I. ed altri ed il secondo motivo del ricorso di C.M. ed altri; cassa in relazione ai motivi accolti il decreto n. 37 de 15/12/2014-9/1/2015 della corte d’appello di Perugia; rinvia alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA