Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 17/09/2021), n.25215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24056/2019 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avv. Romina Possis,

con studio in Vercelli, via degli Oldoni, 14;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 4625/2019 del Tribunale di Torino depositato il

8/7/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente proposto da O.E., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale;

-il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Torino il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria;

– a sostegno della domande di protezione, egli ha allegato di essere cristiano e di aver lasciato la Nigeria poiché, dopo la morte del padre, sacerdote (OMISSIS) della comunità, gli anziani volevano costringerlo a ricoprire il ruolo del padre e a fare il giuramento (OMISSIS); ha precisato di temere in caso di rimpatrio di essere costretto ad accettare il ruolo di sacerdote o di essere altrimenti sacrificato al (OMISSIS);

– il tribunale torinese, premesso di non ritenere credibile il racconto per le varie contraddizioni rilevate, ha escluso di poter ravvisare un fondato timore di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, così come della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizi o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

– ad avviso del ricorrente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato avrebbe violato il dovere di cooperazione con il richiedente la protezione ai fini della valutazione di tutti gli elementi significativi della domanda di protezione;

– la censura è inammissibile perché il tribunale ha specificamente indicato i profili di non credibilità del racconto la causa della morte del padre, le informazioni sulla madre e la irrilevanza della fotografia prodotta – che hanno precluso il riconoscimento della richiesta protezione; tali profili per la loro inerenza alla vicenda familiare, non sono stati ritenuti oggettivamente connessi con l’asserito modesto livello culturale del richiedente asilo o con il possibile condizionamento derivante dalla credenza/magia (OMISSIS) quanto, piuttosto, indici della intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni nonché del mancato adempimento all’onere di circostanziare i fatti al fine di consentire l’attivazione del dovere di cooperazione officiosa;

– ebbene, a fronte di ciò la censura non offre efficaci spunti di critica, limitandosi a ribadire in termini tautologici la credibilità delle dichiarazioni del richiedente e l’esistenza delle credenze vodoo e della magia nera in Nigeria, oltre ad una generalizzata situazione di pericolo che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata;

– in realtà anche tale ultimo aspetto non è attinto da un’ammissibile censura perché il tribunale torinese ha verificato (cfr. pagg. 7 e 8 del decreto) attraverso le fonti specificamente indicate la generale situazione della Nigeria e quella particolare dell’Edo State dal quale il ricorrente proviene e ha escluso, senza che il ricorso indici da quali altre fonti si evinca una conclusione diversa, una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

– la censura è infondata anche se la motivazione in diritto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, laddove sembra attribuire rilievo decisivo, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente (cfr. pag. 11, terzo capoverso del decreto);

– è stato, infatti, ormai chiarito che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (cfr. Cass. 7985/2020; 8220/2020);

– ne consegue che non è corretto affermare che l’intrinseca credibilità del racconto sia motivo sufficiente a negare la protezione umanitaria, potendo emergere oggettivi profili di vulnerabilità di cui tenere conto ai fini della decisione sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come nel caso in cui sia stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa a fronte della quale occorre verificare se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudichi il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili (cfr. Cass. 4455/2018).

– nondimeno nel caso di specie, il giudizio di comparazione fra l’allegato inserimento sociale, desumibile dalla documentazione prodotta (attestati di competenza linguistica, e di attività di volontariato), e la dedotta situazione di instabilità nel paese di provenienza, è stato svolto dal tribunale torinese, il quale ha concluso per l’insussistenza, anche da questo punto di vista, oltre che da quello della salute, di una situazione di vulnerabilità che rilevi quale serio motivo umanitario;

– l’esito della censura in esame e’, quindi, l’infondatezza seppure con la sopra enunciata correzione;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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