Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 11/10/2018, (ud. 09/01/2018, dep. 11/10/2018), n.25215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15562/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura;

– ricorrente –

contro

PUMA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Sara Armella e dall’Avv. Marina

Milli, con domicilio eletto in Roma, via Marianna Dionigi n. 29,

presso lo studio dell’Avv. Marina Milli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte

n. 1417/26/15 depositata il 18 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2018

dal Consigliere Pierpaolo Gori;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;

Uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi

Iambrenghi e per la società l’avvocato Sara Armella.

Fatto

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello proposto dalla società PUMA ITALIA S.R.L. (in seguito, la contribuente) contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara (in seguito, CTP) n. 14/03/13 ed avente ad oggetto un avviso di accertamento suppletivo e un atto di contestazione, relativi a dichiarazioni doganali per importazioni, effettuate nel (OMISSIS), di prodotti di abbigliamento, accessori e calzature con marchio Puma provenienti da Stati asiatici per il tramite dello spedizioniere Yusen Logistics (Italy) spa, destinataria pure dell’avviso e della contestazione quale coobbligata solidale.

L’Agenzia delle Dogane rettificava così le dichiarazioni doganali concernenti le importazioni indicate in atti in quanto, ai fini della determinazione del loro valore doganale, la contribuente non aveva sommato al prezzo pagato il corrispettivo che era tenuta a versare alla società di diritto tedesco Puma AG titolare dei diritti immateriali dei quali era licenziataria, nella misura prevista dal relativo contratto di licenza.

2. La contribuente ricorreva contestando la durata della verifica protrattasi oltre i 30 giorni lavorativi, l’illegittimità della pretesa concernente l’inclusione nel valore doganale della merce importata della percentuale del 7,5% relativa ai servizi resi dalla licenziante PUMA AG alla contribuente, la violazione delle norme in materia di valore in dogana, l’illegittima duplicazione dell’IVA per aver la contribuente già assolto l’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge, il difetto assoluto di prova, l’erronea determinazione del valore e, stante la buona fede, l’applicabilità degli artt. 220 e 239 Codice Doganale Comunitario. La CTP riuniva al ricorso della contribuente quello separatamente proposto dallo spedizioniere, respingendoli.

3. Proponevano appello tanto la contribuente quanto lo spedizioniere con due distinti ricorsi, non riuniti dal giudice d’appello. La sentenza della CTR impugnata in questa sede, veniva così pronunciata unicamente nei confronti della contribuente, mentre la sentenza pronunciata nei confronti dello spedizioniere, sempre sfavorevole all’Amministrazione, era sorretta da diversa motivazione.

4. La CTR rigettava l’eccezione della contribuente di nullità dell’accertamento per verifica protrattasi oltre 30 giorni, in applicazione dell’interpretazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5 data da Cass. 22 settembre 2011 n. 19338, ma riformava la sentenza impugnata sul presupposto che fossero inapplicabili gli artt. 157,159 e 160 Regolamento CEE n. 2454/93 (D.A.C.) per essere la percentuale del 7,5% pattuita tra la controllante Puma AG e Puma Italia Srl un mero costo del servizio reso dalla capogruppo nei confronti di tutte le società del gruppo e tra queste riaddebitate pro quota, e per non esservi imposizione da parte della controllante nei confronti di Puma Italia Srl nella scelta dei fornitori.

5. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidato a quattro motivi, cui la contribuente replica con controricorso. Entrambe le difese depositano memorie.

6. In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità, che la contribuente in controricorso riferisce al secondo e terzo motivo e in memoria al solo secondo, in base alla considerazione che l’Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito. La ricorrente non ha infatti contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma l’identificazione delle nozioni giuridiche, che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate, soprattutto gli artt. 157-160 D.A.C..

L’inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può per conseguenza formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29111).

7. Con il primo motivo lamenta l’Agenzia l’error in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 335 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 49, per non aver la CTR riunito all’appello proposto dalla contribuente quello proposto dallo spedizioniere, arrecandole così pregiudizio alla difesa.

8. La censura non è inammissibile come ritenuto in prima battuta dalla contribuente in controricorso per il semplice fatto di non ricadere nelle ipotesi di litisconsorzio necessario ben potendosi dolere in astratto di una lesione del diritto di difesa, ma è infondata.

La Corte osserva anzitutto che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, “l’inosservanza del giudice d’appello all’obbligo di riunire in unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonchè contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicchè si resti nell’ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano proposti contro tali pronunce)” (Cass. civ., 23 ottobre 1991, n. 11258). Tale è stata appunto la sorte del procedimento di appello in esito al quale è stata emessa la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità e di quello instaurato a seguito di appello proposto dalla società Yusen Logistics (Italy) S.p.a.: la decisione è avvenuta alla stessa udienza, da parte dello stesso Collegio, mentre il medesimo relatore ha provveduto alla stesura delle relative sentenze. Si rileva ancora che “qualora più cause scindibili siano state definite in primo grado con unica sentenza ed i rispettivi soccombenti abbiano proposto separatamente appello, il fatto che il giudice di secondo grado pronunci soltanto su uno dei gravami, senza osservare l’obbligo di riunione di cui all’art. 335 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sulla relativa decisione, in difetto di specifica comminatoria” (Cass. civ., 22 giugno 1990, n. 6292. Nel caso in esame trattasi indubbiamente di cause scindibili che lo stesso ricorrente ha considerato tali, introducendole con atti separati, mentre la riunione è stata disposta dal giudice di primo grado.

Si segnala infine che, diversamente da quanto assume la ricorrente, “in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatori, e da parte dell’art. 335 c.p.c. – alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati” (Cass. civ., sez. 2^, 5 novembre 1994, n. 9164).

9. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1362 e ss. e c.c., degli artt. 29 e 32 Regolamento CEE 2913/1997, degli artt. 143, 157, 159, 160 e 162 Regolamento CEE 2454/1993 ritenendo errata l’interpretazione delle clausole contrattuali offerta dalla CTR, in particolare ove è ritenuto labile il controllo della licenziante sulla contribuente, senza che comporti sostanziali imposizioni neppure nella scelta dei fornitori, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche per la configurabilità del pagamento delle royalties come condizione di vendita, e contestuale violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’importazione definitiva nel (OMISSIS) di prodotti di abbigliamento, accessori e calzature con marchio Puma da Stati dell’est asiatico, con l’omissione, nel valore dichiarato in dogana, dei corrispettivi dovuti dalla contribuente Puma Italia S.r.l. alla società di diritto tedesco Puma AG.

Con il terzo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove il giudice di appello ha trascurato che le circostanze di fatto sono gravi precise e concordanti circa l’esistenza del legame tra i produttori, anche in relazione al ruolo della società controllata World Cat Ltd, società di diritto di (OMISSIS).

10. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, nei termini che seguono.

Questa Corte rammenta che l’art. 29 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nell’istituire il Codice doganale comunitario, determina le modalità di calcolo del valore in dogana che, di regola, è il valore di transazione (CgUE 21 gennaio 2016, Stretinskis, causa C-430/14, p. 15) e deve riflettere il valore economico reale della merce importata, considerandone tutti i fattori economicamente rilevanti (CgUE 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu). I successivi artt. 30 e 31 forniscono via via criteri sussidiari nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato in base alla normativa predetta.

Anche i diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale della merce qualora siano incorporati nella merce e, infatti, ai sensi dell’art. 32 p. 1 “Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate (…) c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.

Il regolamento n. 2454/93, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, precisa la summenzionata regola, stabilendo all’art. 157, p. 2 che “(…) quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’art. 29 codice (doganale) si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: – si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e – costituisce una condizione di vendita delle merci in causa”.

11. La rettifica prevista dall’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale si applica, di conseguenza, laddove ricorrano tre condizioni concorrenti: 1) che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) che essi si riferiscano alle merci da valutare; 3) che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

In riferimento al caso in cui il diritto di licenza si riferisca a un

marchio di fabbrica, ossia al diritto d’importare e di commercializzare prodotti incorporanti marchi commerciali, il regolamento di attuazione all’art. 159 specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: – il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, – le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e – l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”. Nel caso poi in cui l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il successivo art. 160 prescrive che “(…) le condizioni previste dall’art. 157, p. 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento”.

12. Nel caso di specie, il primo punto è manifesto, in quanto il fatto che la Puma Italia Srl non ha incluso nei valori dichiarati in dogana al momento dell’introduzione della merce nel territorio nazionale, i diritti da lei corrisposti a Puma AG, conformemente alle previsioni del contratto di licenza inter partes.

E’vero che l’accertamento della CTP è stato contestato in appello dalla contribuente nel senso che i corrispettivi dovuti dalla contribuente a Puma AG non si riferirebbero a royalties e diritti di licenza, ma a prestazioni diverse, e che la CTR ha escluso, tra gli altri, anche il primo punto con la seguente motivazione: “la società ha ampiamente dimostrato che la percentuale del 7,5% pattuito da Puma AG non costituisce una royalty ma un costo del servizio reso dalla capogruppo nei confronti di tutte le società del gruppo e tra queste riaddebitate pro quota”.

La Corte osserva che l’affermazione è in sè generica ma, integrata con la parte in fatto della sentenza, in cui vengono esposti i motivi di appello, può essere individuata principalmente come in relazione all’attività di “marketing e di promozione internazionale”, oltre che come riparto dei costi di ricerca e sviluppo. Ma ciò è in parte un’affermazione apodittica sulla base di un iter logico motivazionale non controllabile e, in parte, quanto al marketing, si pone in contrasto con la lettera del contratto di licenza stipulato tra Puma AG e la contribuente. Questo infatti prevede alle clausole 3.1, 3.5 e 3.6 riprodotte in ricorso che tale attività, utile alla licenziataria in quanto condotta sul territorio italiano nel quale la contribuente vende gli articoli sportivi, è per contratto a carico della società italiana: “resta inteso tra le parti che gli investimenti in marketing (in particolare ma non limitatamente, pubblicità e promozione) nel territorio della licenza sono responsabilità del licenziatario”.

13. In merito al secondo punto, ossia il fatto che si tratti di “merci da valutare”, la motivazione della CTR si limita ad escludere il presupposto. Pur operato il collegamento con il “fatto” della sentenza nel senso sopra visto, la Corte osserva che la clausola 6 del contratto di licenza stipulato tra Puma AG e Puma Italia S.r.l., riprodotto nella parte che interessa a sostegno del ricorso, testualmente prevede: “in considerazione dei diritti concessi da Puma al licenziatario, il licenziatario corrisponderà a Puma (AG) per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per il licenziatario e venduti dal licenziatario, una royalty corrente di 7,5% sulla base delle vendite nette del licenziatario”. E’ poi pacifico che tutte le merci in contestazione incorporassero il marchio Puma, e la giurisprudenza della CgUE ha chiarito che l’art. 32, paragrafo 1, lett. c) codice doganale non prevede che l’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza sia determinato al momento della conclusione del contratto di licenza o al momento dell’insorgenza dell’obbligazione doganale, affinchè i corrispettivi dei diritti di licenza siano considerati relativi alle merci da valutare (CgUE 9 marzo 2017, causa C-173/15, GE Healthcare GmbH c. Hauptzollamt Dusseldorf).

Dunque, nel caso di specie le merci ricadevano nella licenza determinando l’astratta applicabilità della clausola contrattuale n. 6 stipulata inter partes.

12. Passando al terzo punto, ossia la necessità che vi sia un’obbligazione di versamento dei corrispettivi o diritti di licenza come “condizione della vendita” delle merci da valutare, la CTR ritiene inesistente la condizione.

A riguardo è opportuno richiamare ancora la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-173/15, nell’ambito del procedimento GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Dusseldorf, scaturito da controlli doganali per importazioni da stati non dell’Unione, in relazione ad operazioni nello stesso gruppo di società. La Corte di Giustizia rammenta il significato dell’interpretazione offerta dal Comitato del codice doganale fonte interpretativa di cui dover tener conto (CgUE 6 febbraio 2014, Humeau Beaupreau, C-2/13, p. 51).

Il Comitato ha chiarito, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che “(i)l problema da risolvere è (…) verificare se il venditore (sia) disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o (meno) al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questo sia così specificato”.

E’ così sufficiente, per la Corte del Lussemburgo, che “nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (CgUE 9 marzo 2017, C173/15, p. 60 e conclusioni dell’Avvocato Generale p. 51).

13. Nel caso in esame, peraltro, ricorrono i presupposti di applicazione di entrambe le discipline particolari contemplate dagli artt. 159 e 160 regolamento n. 2454/93. Da un lato, i diritti di licenza si riferiscono come visto anche ai marchi di fabbrica. Dall’altro, la loro corresponsione spetta ad un soggetto diverso dal venditore, restando irrilevante il fatto che tale soggetto non sia qualificato come terzo. E’ infatti sufficiente per l’identificazione delle “condizioni di vendita”, com’è specificato nel p. 67 della sentenza della Corte di Giustizia da ultimo citata, che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore”.

Dirimente ai fini della presente fattispecie è dunque verificare la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore asiatico della contribuente licenziataria Puma Italia e la licenziante Puma AG, titolare del diritto di licenza e la sua forza. Occorre cioè, come ha chiarito la Corte di giustizia “verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (CgUE causa C-173/15, punto 68).

14. Al proposito, l’all. 23 delle D.A.C. all’art. 143, paragrafo 1, lett. e) prevede che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”. Il controllo è dunque inteso in un’accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perchè è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello degli effetti, perchè ci si contenta dell’effetto di “orientamento” del soggetto controllato. Quest’accezione ampia e necessariamente casistica, d’altronde, ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore economico del bene.

15. Utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull’applicazione dell’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale, con riconosciuto valore di soft law; queste indicazioni, ha precisato la Corte di giustizia in causa C-173/15, p. 45: “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sè considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice”.

Orbene, il documento in questione annovera, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti:

– il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente;

– il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione);

– il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente;

– il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci;

– il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.

– il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti;

– il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre;

– il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore;

– il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante;

– le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica);

– le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

16. Più d’uno di tali indici ricorrono nell’ipotesi in esame. Si legge difatti in sentenza che la contribuente è società controllata dalla Puma AG, indicata come “casa madre” e “capogruppo” e che, in virtù dell’accordo stipulato da queste due società, ampiamente riportato nel ricorso, col quale la prima ha ricevuto dalla seconda la concessione in licenza di marchi e modelli, Puma Italia può fabbricare o far fabbricare, previa approvazione scritta di Puma AG, e in base alla disciplina, prevista per contratto, della scelta dei fornitori, i prodotti in licenza che portano i marchi in licenza.

Per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per la licenziataria e da questa venduti, a PUMA AG spetta una royalty, pari al 7,5% delle vendite nette realizzate. A sua volta Puma Italia s.r.l. ha stipulato con World Cat Limited, anch’essa controllata da Puma AG, un contratto di agenzia in virtù del quale l’agente l’avrebbe assistita nella scelta dei fabbricanti dei prodotti. Difatti, la contribuente ha stipulato tramite il suo agente contratti con società dei paesi asiatici per la produzione dei beni oggetto della licenza di marchi e modelli di PUMA AG. In definitiva, risulta in fatto che Puma AG, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR: a) controlla la scelta dei fabbricanti, in quanto ne disciplina la selezione; b) pretende la corresponsione del compenso per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per la licenziataria e da questa venduti; c) controlla sia la licenziataria, sia l’agente che la coadiuva nella scelta dei fabbricanti e nelle operazioni di vendita. L’intera operazione risulta quindi conformata dalla licenziante PUMA AG, la quale incide in maniera determinante sulla individuazione dei fornitori, sia in virtù delle pattuizioni del contratto di licenza, sia per mezzo dell’operato dell’agente di vendita, che stipula sì il contratto di agenzia con la controllata Puma Italia, ma che è a propria volta integralmente controllato dalla licenziante.

14. Ciò è anche conforme alle regole di esperienza proprie del rapporto di licenza, connotato da penetranti poteri di controllo del titolare del marchio sul licenziatario al fine di garantire che tutti i prodotti contrassegnati dal medesimo segno distintivo siano omogenei e funzionali, in linea con l’art. 8 della direttiva n. 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, ratione temporis applicabile.

Se la controllante PUMA AG non fosse stata in grado di controllare il produttore asiatico, nell’accezione stabilita dall’art. 143, lett. e) del regolamento n. 2454/93 e dall’allegato 23 sopra indicato, costui sarebbe stato libero di vendere i prodotti in licenza, recanti i marchi in licenza, direttamente o indirettamente ai distributori, e la società titolare dei beni immateriali non avrebbe incassato le relative royalties.

Ciò toglie fondamento anche alla paventata violazione della libertà di concorrenza prospettate nel corso della discussione dalla difesa della società in quanto, sarebbe proprio l’assoggettamento di prodotti fabbricati in base a modelli oggetto di licenza e recanti marchi parimenti in licenza, di norma particolarmente appetibili nel mercato, a diritti doganali calcolati allo stesso modo in cui sono calcolati quelli riferiti a prodotti che non abbiano quelle caratteristiche a rischiare di falsare la concorrenza nel mercato interno, giacchè si tradurrebbe nell’assicurare ai prodotti un vantaggio ulteriore.

15. La ricostruzione della disciplina applicabile, nei termini sopra riassunti e poggiante sulle indicazioni della Corte di giustizia, rende inoltre superfluo il rinvio di ulteriori questioni pregiudiziali, che le parti in senso speculare hanno sollecitato in udienza. Nè può condurre a diverse conclusioni la circostanza, evidenziata in memoria dalla società, che in altri Paesi membri si sia giunti a diverse conclusioni: la circostanza pare involgere, più che un problema di difforme interpretazione del diritto unionale, il problema della sua difforme.

In conclusione, nel caso in esame va applicato l’art. 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 e, in accoglimento dei motivi dev’essere affermato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza”.

16. Alla luce di quanto precede resta assorbito il quarto motivo, di nullità della sentenza per violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per motivazione apparente e dunque mancante in relazione all’interpretazione data dai giudici di appello al meccanismo di determinazione del valore previsto dalla normativa doganale comunitaria.

17. La sentenza impugnata dev’essere quindi cassata con rinvio anche per le spese alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al motivo accolto.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara infondato il primo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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