Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 08/11/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 25215 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 3912-2007 proposto da:
ODDO
SALVATORE
DDOSVT36C01E149L),
Cc. f.
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60,
presso l’avvocato FRATICELLI FRANCESCA, che lo
Data pubblicazione: 08/11/2013
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
gim s
– ricorrente –
2013
contro
1389
SICILCASSA
S.P.A.
LIQUIDAZIONE
IN
COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. 03989900828), in persona dei
_, )
—-__1
.——-
1
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 72, presso
l’avvocato BONACCORSI DOMENICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZIINO DIEGO, giusta
mandato in calce al controricorso;
avverso la sentenza n.
–
392/2006 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO
PALMERI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di
ragione.
– controrícorrente
2
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Salvatore Oddo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi – contro la sentenza della Corte
di appello di Palermo del 30.3.2006 che ha confermato la
decisione del tribunale con la quale è stata dichiarata
inammissibile la sua opposizione allo stato passivo
della liquidazione coatta amministrativa della s.p.a.
Sicilcassa per essere stato notificato il ricorso con il
decreto di fissazione dell’udienza oltre il termine
assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n.
385/1993 e 98 l. fall.
Resiste con controricorso la 1.c.a. intimata, la quale
ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378
c.p.c.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto e deduce che erroneamente
i giudici del merito hanno ritenuto perentorio il
termine previsto dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n.
385/1993, pur in mancanza di espressa qualificazione
legislativa di tale termine come perentorio.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.
Deduce che il termine di cui all’art. 87, comma 3,
d.lgs. n. 385/1993 decorre dalla comunicazione
all’opponente – nella specie non eseguita – a cura della
3
cancelleria del decreto con il quale il giudice
istruttore fissa l’udienza per la comparizione delle
, parti. Richiama la pronuncia emessa in tema di art. 98
1. fall. dalla Corte costituzionale e segnala la
questione di 1.c. che deriverebbe da una diversa
interpretazione della prima disposizione.
2.3.- Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia
violazione degli artt. 164, comma 3 e 156, ult. comma
c.p.c., come richiamati dall’art. 88 d.lgs. n. 385/1993
lamentando che la corte di merito abbia ritenuto
inapplicabile la disciplina codicistica relativa alla
sanatoria della nullità.
3.- Osserva la Corte che il primo e il terzo motivo del
ricorso sono fondati, con conseguente assorbimento della
seconda censura.
Infatti, l’art. 87, comma 3, del decreto legislativo l °
settembre 1993, n. 385, nel disciplinare l’opposizione
allo stato passivo della 1.c.a. delle banche in modo
pressoché simile all’art. 98 1. fall. (testo previgente)
dispone che «Il giudice istruttore fissa con decreto
l’udienza in cui i commissari e le parti devono
comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del
decreto alla parte opponente almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’udienza e assegna il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto
4
ai commissari e alle parti. L’opponente deve costituirsi
almeno
,
cinque
giorni
liberi
prima
dell’udienza,
altrimenti l’opposizione si reputa abbandonata>>.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa
Corte, <