Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25215 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17878/2015 proposto da:

IPERION S.R.L. GIA’ MEZZANOTTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO PICILLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 29/09/2014 e depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 42/07/15, depositata il 7 gennaio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della Publiservizi S.r.l., quale concessionario della riscossione per il Comune di Caserta, dalla Iperion S.r.l. (già Mezzanotte S.r.l. in liquidazione), avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di pagamento per TARSU per l’anno 2012.

La CTR ebbe a confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo in capo alla Mezzanotte S.r.l. in liquidazione, quale gestore del centro commerciale integrato Iperion, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese. Con i primi due motivi, la contribuente denuncia, rispettivamente, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo erroneamente gravato la sentenza impugnata la contribuente dell’onere della prova in punto di insussistenza del presupposto impositivo, laddove la società aveva dimostrato che l’oggetto dell’imposizione era la superficie totale di sua proprietà all’interno del centro commerciale, oggetto di contratti di affitto a terzi di ramo d’azienda e non già spazi comuni del centro.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 111 Cost.) per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. In particolare, quanto al difetto assoluto di motivazione di cui al terzo motivo, che deve intendersi formulato in relazione al paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4, la sentenza impugnata si articola in proposizioni tra loro assolutamente inconciliabili.

Infatti, pur dando la sentenza atto che la contribuente ha contestato la sua assoggettabilità al tributo “trattandosi di locali affittati a terzi”, ritiene poi “pacifico” che la società “si pone nella condizione di soggetto, che per una parte dei locali e delle aree scoperte del Centro Iperion, gestisce i servizi comuni, avendo dato in sub-locazione a varo a ittuari taluni locali”.

Quanto sopra impedisce il controllo sulla ratio decidendi della decisione impugnata, anche in punto di corretta applicazione della regola di cui all’art. 2697 c.c., in tema di riparto dell’onere della prova, poichè, mentre i fatti pacifici non sono bisognosi di prova, ove invece vi sia contestazione, l’onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del presupposto impositivo incombe all’ente impositore e, per esso, al concessionario della riscossione.

Nella fattispecie in esame in effetti la sentenza impugnata non spende alcuna parola su quanto dedotto dalla contribuente relativamente all’individuazione dell’oggetto dell’imposizione quanto ai locali di proprietà della società all’interno del centro commerciale oggetto di contratti di affitto, pur allegati in atti, anzichè agli spazi comuni del centro.

Ricorrono dunque i presupposti che consentono tuttora il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione in relazione al c.d. “minimo costituzionale” (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 e successiva giurisprudenza conforme). Nella fattispecie la denuncia della violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si giustifica sostanziandosi la motivazione, come si è detto, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, risolvendosi quindi l’anomalia motivazionale in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che rende impossibile il controllo sulla ratio decidendi dell’impugnata pronuncia.

Tale situazione è già stata ritenuta sussistente da questa Corte in analoghe controversie, talune delle quali hanno visto come contraddittori le stesse parti riguardo alla riscossione della TARSU con riferimento all’indicato centro commerciale integrato (è il caso deciso da Cass. sez. 6-5, ord. 17 febbraio 2015, n. 3151; si vedano anche, nei confronti di altre società considerate quali gestori del medesimo entro commerciale, Cass. sez. 6-5, n. 24703, 24704 e 24705 del 20 novembre 2014).

Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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