Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25214 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 10/11/2020), n.25214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26980-2016 proposto da:

LERRI VETRINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CAMPANELLA;

– ricorrente –

contro

I.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO,

rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO MARIO BELLINO, e IRMA

VACCARO GAMMONE;

– controricorrente –

e contro

LERRI PROJECT S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2115/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/09/2016, R.G.N. 324/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 21.11.16, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 28.1.15, condannava le società Lerri Vetrine srl e Lerri Project srl in solido al pagamento in favore del lavoratore I. della somma di oltre Euro 27 mila, a titolo di differenze retributive e TFR.

2. In particolare, la corte territoriale – premesso che le due società avevano assetto proprietario su base strettamente familiare, stesso indirizzo, attività complementari, furgoni ed attrezzature utilizzate promiscuamente, e unicità del soggetto direttivo- riteneva, sulla base delle risultanze delle prove testimoniali raccolte, che il lavoratore aveva svolto lavoro subordinato contestualmente per entrambe le società, eseguendo gli ordini che venivano impartiti in funzione delle contingenti esigenze relative a ciascun segmento di attività svolto dalle due società.

3. Ricorre per la Cassazione della detta sentenza la società Lerri Vetrine srl con tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver ritenuto un rapporto lavorativo continuativo alle dipendenze di un centro unitario di interessi, trascurando l’assenza di struttura organizzativa e produttiva distinta delle due società, l’assenza di prova su un centro direttivo unico e nulla dicendo sulla contemporaneità ed indifferenza delle mansioni per le due società.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2094 c.c., per avere ritenuto la continuità delle prestazioni lavorative per entrambe le società trascurando l’assenza di prova del lavoro per la Lerri Vetrine prima del 15.1.07 e dopo il 14.7.08, nonchè omettendo di accertare i caratteri propri della subordinazione.

6. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di fatto decisivo, per non essere indicata in sentenza le cause che hanno determinato le differenze retributive.

7. Il primo motivo è infondato, in quanto non vi è alcuna violazione della disposizione invocata e delle regole sull’onere della prova; il motivo tende piuttosto ad una nuova valutazione -preclusa in sede di legittimità – del materiale probatorio raccolto in relazione all’applicazione dei criteri di individuazione del datore di lavoro.

Inappropriato è, in particolare, il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia fatto delle prove offerte dalle parti (Cass. 15107/2013 e 13395/2018, tra le tante), come nella specie, ove la parte critica l’apprezzamento operato dai giudici di merito, opponendo una diversa valutazione.

8. Anche il secondo motivo incorre nelle medesime censure, in quanto non vi è alcuna violazione delle disposizioni invocate e delle regole sull’onere della prova o sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; il motivo tende solo ad un riesame del merito della causa ed ad una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in relazione all’individuazione del beneficiario delle prestazioni del lavoratore ed alla configurazione di un unitario centro di interessi in capo alle due società, operazioni queste inammissibili in sede di legittimità.

9. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto con esso la parte non deduce un fatto decisivo ignorato dalla sentenza benchè discusso dalle parti, ma denuncia in sostanza un vizio motivazionale della decisione impugnata, trascurando che, all’esito del D.L. n. 83 del 2012, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – v. Cass. 19881/14 – ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio).

10. Le spese seguono la soccombenza.

11. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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