Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25214 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8202/2018 proposto da:

S.A., anche nella sua qualità di socio della cessata

società SAN GUGLIELMO SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO N. 25, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO DI MARTINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA MINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1317/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1317/2017 ritenendo ammissibile ma infondata l’impugnazione proposta da S.A., socio unico della cessata San Guglielmo s.r.l. in liquidazione – ha confermato la sentenza n. 3697/2013 del Tribunale di Brescia che, accertata la corretta esecuzione degli obblighi assunti dalla (OMISSIS) spa in relazione alla costruzione e vendita di un capannone industriale, aveva riconosciuto a favore di detta società la proprietà dell’assegno da Euro 1.000.000 rilasciato, in garanzia, a favore della San Guglielmo.

2.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il S., anche nella suddetta sua qualità di socio unico della cessata società San Guglielmo, articolando sette motivi.

2.1. Con il primo motivo (p. 18), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha denunciato falsa applicazione (e/o violazione) dell’art. 354 c.p.c., comma 1 e dell’art. 101 c.p.c., sostenendo che: a) la notifica dell’atto di riassunzione nei suoi confronti era nulla, in quanto, in considerazione della sua irreperibilità assoluta (certificata nel CAD dall’ufficiale postale), avrebbe dovuto essere effettuata (non già ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma) ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; b) la Corte, pur ritenendo la nullità della notifica dell’atto di riassunzione, violando l’art. 354 c.p.c., comma 1, non ha rimesso la causa al primo giudice (al quale era riservato l’esame delle ragioni di merito) e, violando il principio del contraddittorio, ha illegittimamente dichiarato la sua contumacia.

2.2. Con il secondo motivo (p. 21), parimenti articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ha denunciato falsa applicazione (o violazione) dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, era suo interesse far rilevare che: a) il giudizio di merito era iniziato tardivamente; b) la notificazione dell’atto di riassunzione era nulla; c) la dichiarazione della sua contumacia era illegittima. Con la conseguenza che a lui avrebbe dovuto essere riconosciute le spese del secondo grado.

2.3. Con il terzo motivo (p. 26), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha denunciato omesso esame circa il fatto, decisivo e controverso, che parte attrice aveva introdotto il giudizio di merito con citazione 8/3/2011 e, quindi, quando era già scaduto il termine perentorio di 60 giorni (previsto dall’art. 669 octies c.p.c., comma 2) dalla comunicazione dell’ordinanza di concessione del sequestro giudiziario 13/5/2010.

2.4. Con il quarto motivo (p. 28), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e svolto in via subordinata rispetto al terzo, ha denunciato falsa applicazione (o violazione) dell’art. 669 octies c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1, sostenendo che, in forza della corretta applicazione delle norme denunciate, avrebbe dovuto essere dichiarata la tardività dell’avvio del giudizio di merito con conseguente perdita di efficacia del provvedimento di sequestro.

2.5. Con il quinto motivo (p. 30), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e svolto in via subordinata rispetto al quarto, ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 303, 305, 125,112, art. 111, comma 2, art. 101 comma 1, nonchè dell’art. 24 Cost., sostenendo che: a) la società (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo aveva depositato in data 30/4/2012 (e, dunque, tardivamente) ricorso in riassunzione del giudizio interrotto nei confronti di un soggetto inesistente (la società San Guglielmo srl, cancellata dai pubblici registri dal precedente 30/12/2011); b) il ricorso in riassunzione, benchè richiesto ed autorizzato nei confronti della società San Guglielmo srl, era stato a lui erroneamente notificato nella qualità di liquidatore.

2.6. Con il sesto motivo (p. 34), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ha denunciato falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., nonchè degli artt. 99,112 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 4, nonchè degli artt. 1362-1363-1366 c.c., anche in relazione all’art. 2037 c.c. e art. 948 c.c., sostenendo che: a) l’azione svolta dalla società (OMISSIS) era stata un’azione personale di restituzione dell’assegno che era stato da essa consegnato a garanzia degli obblighi che su di essa gravavano: quello di costruire l’immobile a regola d’arte e quello di rivendere l’immobile alla società San Guglielmo; b) a fronte dell’azione svolta dalla (OMISSIS), il giudice di primo grado, pur ritenendo in motivazione personale l’azione svolta dalla (OMISSIS), aveva illegittimamente emesso in dispositivo una sentenza costitutiva con la quale aveva attribuito alla (OMISSIS) la proprietà ed il possesso dell’assegno (indicato in citazione ed all’epoca in sequestro giudiziario), così incorrendo nel vizio di ultra petizione; c) la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha convalidato la determinazione e valorizzazione di una domanda radicalmente difforme nel petitum e nella causa petendi da quanto espressamente allegato e dedotto dalla parte.

2.7. Con il settimo ed ultimo motivo (p. 44), articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha denunciato falsa applicazione (o violazione) degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sostenendo che la Corte territoriale – proprio perchè avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado senza entrare nel merito della vicenda – avrebbe dovuto porre le spese processuali a carico del Fallimento (OMISSIS), avendo riconosciuto la nullità della notifica del ricorso in riassunzione, e avrebbe dovuto riconoscere le spese a suo favore, in considerazione del suo interesse ad impugnare la sentenza di primo grado.

3. Ha resistito il Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

4.In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.

In particolare, la contro ricorrente – dopo aver indicato quali fatti nuovi, intervenuti successivamente al ricorso ed al controricorso, il ricorso cautelare, presentato presso il Tribunale di Brescia da S.A. (quale liquidatore e socio unico della cessata San Guglielmo srl uni personale in liquidazione), e l’ordinanza 19/7/2018 con la quale il Tribunale di Brescia ha rigettato il suddetto ricorso – ha eccepito preliminarmente l’esistenza di giudicato, rilevato dal Tribunale di Brescia.

5. Il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni processuali sottese ai motivi, rimette il ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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