Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25214 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16966/2015 proposto da:

COMUNE PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FRISCIA

giusto mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROSPETTIVA SOCIO SANITARIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1740/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 15/04/2014 e depositata il

23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1740/35/14, depositata il 23 maggio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della società Prospettiva Socio Sanitaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della società avverso cartella di pagamento per TARSU richiesta dal Comune di Palermo, relativa all’anno 2007.

Avverso detta pronuncia il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Premesso che il ricorso è ammissibile, essendo stato notificato entro il termine di un anno e quarantasei giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, secondo la disciplina di cui all’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1, nei rispettivi testi applicabili, ratione temporis, al presente giudizio, introdotto nel marzo 2009 dinanzi alla CTP di Palermo, esso, in relazione all’unico motivo formulato, è anche manifestamente fondato.

La sentenza impugnata non si è, infatti, attenuta al principio di diritto più volte affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758).

Nè, d’altronde, la sentenza impugnata risulta aver riferito l’illegittimità della quantificazione del tributo richiesto a specifiche caratteristiche dell’attività svolta dalla società di esercizio di casa di riposo, sì da ancorare a concreti elementi fattuali l’illegittimità della tariffa derivante dall’applicazione del regolamento comunale in materia.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando disciplinate le spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimata alla rifusione in favore del ricorrente Comune delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA